CittaDiPerugia(UNWEB) Perugia. La Giunta di Palazzo dei Priori ha approvato, questo pomeriggio, il nuovo regolamento IMU, a seguito dei dettami della Legge 160 del 2019 che dispone l’abrogazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni su IMU e TASI.


Il regolamento approvato si compone di 13 articoli e, tra l’altro, stabilisce che l'esenzione dall'imposta prevista dalla stessa L.160/2019 si applica ai fabbricati utilizzati esclusivamente ai fini non commerciali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a condizione che detti fabbricati non siano oggetto di contratti a titolo oneroso. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari. (Art. 2 - Immobili degli enti non commerciali)
L’art. 3 (Estensione delle agevolazioni per abitazione principale) dispone, invece, che l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sia assmilata all’abitazione principale al fine delle agevolazioni previste, a condizione che non risulti locata. È, quindi, ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Il degrado fisico dell’immobile, comunque, deve essere sopravvenuto (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante) e l’obsolescenza funzionale o tecnologica non deve essere superabile con interventi di manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia (Art. 4 - Immobili inagibili o inabitabili). Infine, l’art. 7 (Dichiarazioni) stabilisce che i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’imposta entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e che la stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. L’Art.8 (Riscossione) stabilisce che l’imposta è applicata e riscossa dal comune, mentre secondo l’art. 10 (Versamenti minimi) che la stessa non è dovuta se l’importo è uguale o inferiore ai 12 euro. In ogni caso, secondo quanto stabilsce l’art. 12 del regolamento, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, sono previsti l'accertamento e le relative sanzioni. L’art. 11 prevede, inoltre, la possibilità di rimborso su richiesta del contribuente. Le somme da rimborsare, possono essere oggetto di compensazione su quanto dovuto dallo stesso contribuente.
Altri articoli del regolamento riguardano:
Art. 1 (Oggetto), Art. 5 (Versamenti), Art. 6 (Differimento del termine di versamento), Art. 9 (Funzionario Responsabile), Art.13 (Vigenza)
Il regolamento entrerà in vigore una volta completato l’iter di approvazione in commissione e, infine, in consiglio comunale con effetto a partire dal 1° gennaio 2020.

Inoltre, l’esecutivo ha approvato anche le modifiche al Regolamento Comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, relativamente all’art. 2 (individuazione delle entrate tributarie), all’Art. 4 (determinazione di aliquote e tariffe) e all’art. 12 (Dilazioni e rateazioni di pagamento).
Nel primo caso, dal momento che nel tempo sono state introdotte nuove e/o diverse tipologie di tributi e in futuro potrebbero ulteriormente esserne introdotte altre, determinando ogni volta la necessità di integrare il regolamento, si ritiene funzionale prevedere una disposizione di carattere generale che individui le entrate tributarie previste nel tempo dalle norme di legge (attualmente il regolamento prevede soltanto l’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, imposta comunale sugli immobili, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il vigente regolamento, peraltro, non prevede alcuna disposizione che, in casi eccezionali di necessità e urgenza estreme, consenta alla Giunta Comunale di sospendere o differire i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall’emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, in maniera tempestiva e coerente con l’urgenza dettata da eventuali situazioni di emergenza. Per questo, gli artt. 4 e 12 modificati introducono tale previsione e la disciplinano.
Stessa modifica riguarda anche il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, che viene pertanto modificato agli artt. 4 (Determinazione canoni, prezzi, tariffe) e 10 (Dilazioni e rateazioni di pagamento).