difensore civico e sindaco di perugia.jpeg(UMWEB) Perugia. “Sarebbe certamente auspicabile la possibilità di estendere anche al Comune di Perugia le competenze del difensore civico regionale, mediante una apposita convenzione, così come previsto dalla legge regionale che ha istituito questa figura di garanzia”. Questo l’esito dell’incontro, svoltosi questa mattina, tra il sindaco di Perugia, Andrea Romizi e il difensore civico regionale, Marcello Pecorari.

Nel corso del colloquio, riferisce il Difensore civico regionale, “il sindaco Romizi ha manifestato interesse per l’attività del difensore civico, ritenendo che le funzioni a lui attribuite possano servire ad avvicinare i cittadini all’Amministrazione e a garantire una soluzione non giurisdizionale di problematiche che coinvolgono gli enti pubblici. Sin da ora Sindaco e Difensore civico hanno ritenuto di attivare un canale di confronto diretto per garantire ai cittadini una risposta immediata alle loro richieste”.

La legge regionale n.30/2207 prevede che l'intervento del Difensore civico possa riguardare anche le attività degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti. La norma riconosce al Difensore civico alcune specifiche funzioni: assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti; esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa. Esso non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Il difensore può intervenire su provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi dell'Amministrazione regionale; degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali; delle Aziende sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità; dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali; degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite