(ASI) E’ entrato in vigore da giovedì 14 agosto il nuovo regolamento regionale che fissa termini e modalità con cui le imprese che operano nei settori delle attività estrattive e delle acque minerali possono usufruire della moratoria di due anni concessa dalla Regione per il versamento dei canoni di concessione o diritti annuali dovuti per le annualità 2014 e 2015.

 

“I pagamenti potranno essere fatti a partire dall’annualità 2016, con rate annuali e l’aggiunta dei soli interessi legali – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, Silvano Rometti – È una delle misure concrete con cui sosteniamo due settori che negli ultimi anni sono stati fortemente colpiti dalla crisi, con un calo del reddito e dell’occupazione”. La crisi del settore cave, legata a quella delle costruzioni, perdura ormai da sette anni, con notevoli contrazioni del volume di affari a causa di una produzione pressoché dimezzata tra il 2006 e il 2013 (- 49 per cento). “La crisi, insieme a pesanti riflessi occupazionali – rileva Rometti - ha portato ad imponenti crisi di liquidità connesse anche alla contrazione delle linee di finanziamento e a difficoltà a riscuotere quanto dovuto da parte degli acquirenti del materiale”.

Nel regolamento, costituito da 6 articoli, viene specificato che per le richieste di moratoria non si applica la disciplina sanzionatoria connessa al mancato versamento dei contributi stessi (art.2), si specifica che la richiesta di moratoria deve essere redatta secondo un modello disponibile sul sito internet istituzionale (www.regione.umbria.it/ambiente/attivita-estrattive1) e deve essere trasmessa via posta elettronica certificata, viene inoltre data la possibilità di presentare richiesta anche per importi inferiori a 20mila euro (art.3). Per l’annualità in corso, la scadenza per la presentazione della richiesta è fissata al 15 settembre 2014; entro il 31 gennaio 2015 per il canone dovuto per l’annualità 2015. Il rientro inizia a partire dalla annualità 2016 ed ha una durata variabile: 2 anni per importi inferiori a 20mila euro, riferiti alla singola attività; 4 anni per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 20mila euro ed inferiori a 60mila euro, riferiti alla singola attività; 6 anni per importi superiori a 60mila euro, sempre riferiti alla singola attività. I pagamenti, comprensivi degli interessi legali riferiti all’anno in cui è presentata la richiesta e calcolati a decorrere dal 31 marzo, vanno effettuati secondo rate annuali da corrispondersi alla scadenza del 31 ottobre di ogni annualità. Il beneficiario della moratoria che non versa la rata entro i termini prescritti decade dal beneficio e dovrà pagare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31 dicembre dell’anno in cui non ha provveduto ad onorare la rata. In caso contrario, si attiva il procedimento di recupero coattivo.

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