Municipio Marsciano 4Il Comune ha adottato una ordinanza che prescrive una serie di comportamenti a tutti i cittadini e a particolari categorie di attività, da mettere in atto per tutto il periodo tra il primo aprile e il 31 ottobre

(UNWEB) Il Comune di Marsciano ha emanato una ordinanza a tutela della salute e dell’igiene pubblica finalizzata ad assicurare efficaci interventi volti alla prevenzione della diffusione delle zanzare quali vettori di malattie infettive trasmissibili all’uomo, con particolare riferimento alla zanzara tigre.
Nell’ordinanza, in vigore dal primo aprile al 31 ottobre, si individuano una serie di comportamenti che tutti i cittadini sono chiamati ad adottare:
• evitare, a seguito del possesso o dell’uso di contenitori di qualsiasi dimensione e natura, il formarsi di qualsiasi raccolta d’acqua stagnante, anche temporanea;
• prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
• trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente dai proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

Agli amministratori di condominio è richiesto di comunicare, entro il 30 aprile 2021, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria n.1 all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente.

Altri specifici obblighi riguardano i gestori dei depositi di penumatici, che devono provvedere o alla copertura degli pneumatici o alla disinfestazione ogni 15 giorni comunicando, in questo secondo caso, alla Usl la data del trattamento e il tipo di sostanza utilizzata, e i gestori di allevamenti equini e avicoli chiamati a svuotare ogni 2-3 giorni gli abbeveratoi degli animali e a trattare con prodotti larvicidi, tramite ditte specializzate o in proprio, pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui.

Nell’ordinanza si ricorda, infine, che i soggetti deputati alla vigilanza, tra cui la Polizia locale, possono effettuare sopralluoghi e chiedere riscontro delle eventuali attività di disinfestazione svolte, tramite verifica dei documenti di acquisto dei prodotti o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate. La mancata osservanza delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile al seguente indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/pagina2064_ordinanze.html.