IMG 6924Divieto di vendita bevande in contenitori di metallo e vetro

(UNWEB)  E’ stata firmata l’ordinanza ad oggetto la limitazione e detenzione di oggetti e attrezzature nonché il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e metallo, atto necessario a seguito delle comunicazioni pervenute dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché delle riunioni operative svoltesi presso la locale Questura.

L’atto viene adottato al fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti e l’ordinato e tranquillo svolgimento dell’evento prevedendo specifici divieti nelle aree contingentate e nelle vie limitrofe, interessate dalla manifestazione, dalle ore 12.00 e fino al termine delle prove nei giorni 29 e 30 dicembre e dalle ore 12.00 del 31 dicembre fino al termine della manifestazione;

Le aree oggetto dei richiesti provvedimenti sono da identificare con le zone delimitate da apposita transennatura e vie limitrofe, ovvero: Piazza Matteotti, Via Baglioni, Piazza Italia, Piazza Danti, Via Maestà delle Volte, Via Fratti, Via Ritorta, Via della Gabbia, Via dei Priori, Via Fani, Via del Forno, Via Boncambi, Via Scura, Via della Luna, Via delle Streghe, Via Bonazzi, Via del Sette, Via Calderini, Via Mazzini, Via Danzetta, Via Baldo, Via dello Struzzo, Via del Forte.

1-In tali aree, valutato che possono essere causa di disordini e incidere negativamente sul senso di sicurezza percepito, è vietato l’ingresso dalle ore 12.00 e fino al termine delle prove nei giorni 29 e 30 dicembre e dalle ore 12.00 del 31 dicembre e fino al termine della manifestazione, di soggetti con al seguito oggetti/attrezzature ingombranti, contundenti o pericolosi, tra i quali:

-racchette da passeggio;

-cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti;

-bottiglie e contenitori di vetro o metallo;

-biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto;

-caschi e/o borse portacaschi;

-artifizi pirotecnici;

-spray al peperoncino e altre sostanze urticanti;

2- il divieto d’ingresso nelle suddette zone, nei giorni e negli orari di cui al punto 1), nonché in Piazza Matteotti ed in Piazza Italia, con bottiglie e/o contenitori di vetro o metallo;

3- il divieto d’ingresso nelle suddette zone, nei giorni e negli orari di cui al punto 1) con passeggini, carrozzine, qualora si riscontrino particolari assembramenti, a discrezione delle Forze di Polizia poste a presidio delle aree di sicurezza;

4- il divieto d’ingresso nelle suddette zone, nei giorni e negli orari di cui al punto 1) di animali, anche condotti al guinzaglio;

5)il divieto di detenere su area pubblica nelle suddette zone, gli oggetti e le attrezzature di cui al punto 1) e 2), nonché animali anche condotti al guinzaglio, nei giorni ed orari indicati nel medesimo punto 1);

6)il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e metallici ai pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, circoli privati, nonché operatori del commercio su aree pubbliche, siti nelle aree delimitate da transennatura e appositamente vigilate nonché nelle vie adducenti alle stesse, ovvero: Piazza Matteotti, Via Baglioni, Piazza Italia, Piazza Danti, Via Maestà delle Volte, Via Fratti, Via Ritorta, Via della Gabbia, Via dei Priori, Via Fani, Via del Forno, Via Boncambi, Via Scura, Via della Luna, Via delle Streghe, Via Bonazzi, Via del Sette, Via Calderini, Via Mazzini, Via Danzetta, Via Baldo, Via dello Struzzo, Via del Forte, dalle ore 12.00 e fino al termine delle prove nei giorni 29 e 30 dicembre e dalle ore 12.00 del 31 dicembre fino al termine della manifestazione;

7) il divieto di vendita di oggetti/attrezzature ingombranti, contundenti o pericolosi di cui al punto 1) agli esercizi di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita, siti nelle aree delimitate da transennatura e appositamente vigilate dalle ore 12.00 e fino al termine delle prove, nei giorni 29 e 30 dicembre e dalle ore 12.00 del 31 dicembre fino al termine della manifestazione.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma.