conferenza test unico urbanistica(ASI) Perugia - "E' sicuramente uno degli atti più rilevanti della nostra legislatura anche perchè va ad incidere profondamente su un settore fondamentale per lo sviluppo e l'economia della Regione": la presidente Catiuscia Marini definisce così il nuovo "Testo unico del Governo del territorio e materie correlate", approvato dall'Assemblea legislativa la scorsa settimana ed illustrato questa mattina, lunedì 12 gennaio, insieme all'assessore regionale all'urbanistica Fabio Paparelli, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Giunta di Palazzo Donini a Perugia.

"Con questo provvedimento - ha affermato la presidente - vengono abrogate circa 20 leggi regionali esistenti e si passa da oltre 600 articoli a 273, con un processo di delegificazione e di semplificazione che sicuramente porterà benefici a tutti gli operatori, garantendo allo stesso tempo maggiore trasparenza e certezze di responsabilità nei processi amministrativi che di solito regolano l'urbanistica e l'edilizia. A quanto si conosce,- ha sottolineato la presidente, è l'unico realizzato in Italia insieme a quello della Toscana e diventa centrale per la vita economica della nostra regione rendendo più facile la vita per le imprese, per i professionisti, per gli enti pubblici e ovviamente per i cittadini che operano nel settore edilizio. Tra gli obiettivi ed i risultati attesi dal nuovo Testo unico c'è anche una puntuale distinzione dei ruoli e delle competenze tra i vari Enti. "Abbiamo voluto evitare la riproposizione della logica dei piani a cascata, ha proseguito la presidente Marini. Da oggi in poi la Regione si occuperà del Programma Strategico Territoriale con funzioni programmatiche e senza alcun intendimento prescrittivo e del Piano Paesaggistico Regionale, quale strumento unico di tutela, valorizzazione e corretto inserimento paesaggistico sul territorio delle opere dell'uomo. Le Province si occuperanno del Piano territoriale di coordinamento con funzioni di coordinamento della pianificazione locale; i Comuni del Piano Regolatore Generale, quale strumento che prenderà atto delle invarianze stabilite dai piani sovraordinati e dei piani di settore, con ampi poteri di disegnare, realizzare e riqualificare la città esistente e quella futura. Accanto a ciò riteniamo che l'assetto ottimale del territorio si debba raggiungere attraverso il contenimento del consumo di suolo; il riuso del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione urbana e la valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e dei beni culturali".
"Tutto ciò è stato possibile – ha sottolineato la presidente Marini - grazie al grande lavoro compiuto dalla struttura regionale, dai contributi apportati nella discussione in Consiglio regionale e da tutti i soggetti interessati che hanno partecipato con grande attenzione alle fasi di redazione del Testo unico".
"E' stato un anno di lavoro intenso, complesso e molto partecipato – ha aggiunto l'assessore regionale all'urbanistica Fabio Paparelli – che ha coinvolto gli Enti pubblici, le categorie professionali e le Associazioni del settore. L'Umbria adesso si ritrova con una unica legge ed un unico regolamento che consentono processi autorizzativi trasparenti, più semplici e chiari, con tempi e costi molto ridotti rispetto al passato. Occorre sempre ricordare che Testo Unico, come è noto, non può apportare modifiche di carattere sostanziale e pertanto non tutti i problemi possono trovare soluzione nell'ambito di tale provvedimento. Però sicuramente nel nuovo Testo si è proceduto alla riduzione degli oneri amministrativi delle imprese e alla riduzione degli adempimenti degli enti locali, con la diminuzione di procedimenti amministrativi sostituiti dalle certificazioni e con l'assegnazione di tempi certi all'azione amministrativa. Questo provvedimento inoltre disciplina, in modo razionale e urbanisticamente meno impattante alcune delle innovazioni introdotte dal cosiddetto "Sblocca Italia" quali i mutamenti di destinazione d'uso, le agevolazioni sugli oneri concessori per la riqualificazione urbana, il regolamento edilizio regionale, ecc. (innovazioni peraltro già presenti nell'ordinamento regionale ben prima della norma nazionale), mentre ripropone e conferma alcune norme edilizie premiali introdotte a suo tempo in applicazione del cosiddetto "Piano Casa". Da sottolineare, ad esempio, come con questo Testo Unico siano superate alcune incongruenze normative rispetto ai Piani di Bacino del Trasimeno e del Tevere ed inoltre - ha concluso Paparelli - l'introduzione del principio giuridico secondo cui, in caso di interpretazioni discordanti delle norme, si applica quella più vantaggiosa per il cittadino".

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TESTO UNICO GOVERNO DEL TERRITORIO E MATERIE CORRELATE: la scheda

Il Titolo I definisce le “disposizioni generali” desunte e sintetizzate rispetto agli articoli delle leggi regionali abrogate e ricomprende oggetto, finalità e principi tra cui si conferma il sistema della copianificazione quale metodo per le decisioni sulla pianificazione, si amplia a tutti il diritto di accesso alle informazioni sullo stato del territorio e sui procedimenti urbanistici ed edilizi senza dimostrare la sussistenza di un interesse specifico si stabilisce il divieto d’introdurre adempimenti aggiuntivi in materia di governo del territorio. Inoltre si ribadisce il principio d’interpretare le norme da parte di tutte le pubbliche amministrazioni nella forma meno afflittiva per le imprese ed i cittadini. Indica l’articolazione e la dimensione degli strumenti di programmazione e pianificazione; le funzioni assegnate agli enti locali distinte sulla base delle rispettive competenze territoriali; le definizioni che riguardano l’applicazione dell’intera materia oggetto del T.U.

In particolare il Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST) è ridefinito “Programma strategico territoriale (PST)”, quale strumento di livello a scala regionale ricondotto in un ambito strategico e programmatico. Per gli altri strumenti di pianificazione viene precisata anche la loro dimensione “conformativa”, quando esplicitamente prevista dai contenuti dei piani medesimi. Sono ricondotte a livello comunale le funzioni in materia di autorizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica di tensione non superiore a 150 kV che interessano il territorio comunale, in considerazione che gli stessi enti locali già esercitano tali funzioni per l’autorizzazione paesaggistica, e quelle di adozione degli accordi di programma promossi dal comune.

Il Titolo II disciplina gli strumenti generali di programmazione e pianificazione, della Regione (PST e PPR), della Provincia (PTCP) e del Comune (PRG), confermando la vigente legislazione regionale, con semplificazioni che riguardano i contenuti dei singoli piani, con particolare riferimento al PTCP e al PRG, parte strutturale, che vengono ricondotti all’essenzialità, in particolare non potranno essere normati all’interno dei suddetti piani contenuti diversi o aggiuntivi a quelli prescritti dal T.U.

La copianificazione sul PRG, parte strutturale, è prevista solo se necessaria   all’ente che redige il piano e quindi non più un procedimento comunque obbligatorio che impegna tempi e procedimenti urbanistici eccessivi. La disciplina degli accordi pubblico/privato viene resa più aderente alle disposizioni della l. 241/1990  e più funzionale all’applicazione delle normative in materia di perequazione, premialità e compensazione.

Viene accorpata tutta la disciplina in materia di perequazione, premialità e compensazione, ivi comprese le premialità per gli interventi di riqualificazione nei centri storici, apportando semplificazioni per il calcolo della stessa   nonché le premialità per gli interventi di sostenibilità ambientale. La disciplina è estesa anche agli interventi di prevenzione sismica degli edifici che riguardano interi isolati edilizi.

Il Titolo III disciplina tutti gli strumenti per l’attuazione del piano regolatore generale concernenti i piani attuativi, le norme per la riqualificazione dei centri storici, compresa una possibilità per i piani di iniziativa pubblica a seguito di calamità naturali, i programmi urbani complessi, i programmi di riqualificazione urbana, e gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti. Nel procedimento di approvazione dei piani attuativi si è rafforzata la certezza del rispetto dei tempi del procedimento stesso , con il recepimento della normativa in materia d’indennizzo da ritardo. E’ altresì resa applicabile per tutti i piani attuativi, al fine di ridurre tempi ed oneri del procedimento, la possibilità della contestuale approvazione del piano e del rilascio dei relativi titoli abilitativi senza ulteriori appesantimenti documentali e procedurali. La disciplina del programma urbanistico, è semplificata per quanto attiene le procedure sia in caso di iniziativa pubblica che privata per la realizzazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. In particolare si evidenzia, per i centri storici una più agevole disciplina per l’individuazione degli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP)   e per la redazione di quadri strategici di valorizzazione (QSV) finalizzata anche alla semplificazione del sistema delle premialità. Le modalità incentivanti del cosiddetto “piano casa” di cui alle leggi regionali 13/2009 e 27/2010 per la riqualificazione dell’edilizia residenziale, produttiva e per servizi, sono superate e ricondotte in una normale e stimolante azione di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore delle norme sulla semplificazione (22/9/2011), uscendo definitivamente dalla cultura della straordinarietà.

Si da un forte impulso alla rivitalizzazione dei centri storici, salvaguardando la qualità dei luoghi, ed alla rigenerazione delle aree urbane con una notevole semplificazione dei procedimenti   e degli oneri   anche sulle destinazioni d’uso, proponendo alle imprese ed ai cittadini un’occasione per riqualificare le aree dismesse e quelle di antico insediamento. Molte sono le innovazioni che spingono alla riqualificazione del costruito con l’intento di contenere il consumo di suolo.

Il Titolo IV ricomprende la disciplina di uso e tutela del territorio regionale da applicare per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concernente il sistema ambientale, lo spazio rurale, gli ambiti urbani e gli insediamenti, i sistemi infrastrutturali ed il rischio territoriale.

Le norme riunificate nel titolo confermano il sistema di qualità della pianificazione umbra con la tutela delle aree paesaggisticamente e ambientalmente sensibili, la inedificabilità delle aree boscate, la salvaguardia degli oliveti e le modalità d’uso del territorio agricolo, confermado le norme già in vigore e consentendo l’utilizzo dei fabbricati esistenti alla data del 31/3/2006 per attività agrituristiche, di fattorie didattiche e di fattorie sociali, le caratteristiche degli ambiti urbani e degli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi con l’obbligo di perimetrare nella parte strutturale del PRG le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico, le norme per la classificazione e definizione delle reti infrastrutturali viarie, ferroviarie, aeroportuali e di interscambio, l’individuazione delle aree con rischio geologico, idrogeologico, idraulico, sismico, le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e dei laghi, l’organizzazione territoriale della protezione civile e l’esame della vulnerabilità dei sistemi urbani (sezione VI). Con l’intento di contenere il consumo di suolo e favorire il riuso dell’urbanizzato esistente è stato ridotto il limite di incremento dei nuovi piani regolatori generali, con l’esclusione delle superfici destinate a premialità, compensazioni, opere pubbliche e varianti connesse all’applicazione dello sportello unico per le attività produttive.

Il Titolo V contiene l’intera disciplina per l’attività edilizia e i titoli abilitativi comprese le norme sulla agibilità, vigilanza, responsabilità, sanzioni e controlli. Sono unificate le norme sullo sportello unico dell’attività produttiva ed edilizia, definendo l’utilizzo delle procedure del dpr 160/2010 a tutte le attività produttive e per servizi. E’ in un unico articolo l’elenco delle opere eseguibili senza titolo o con semplice comunicazione. Si è adeguata la disciplina del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia in base alle disposizioni del dpr 380/2001. Si è ampliata l’applicazione della SCIA prevedendola anche per gli interventi già definiti da piani attuativi approvati e convenzionati. E’ confermata la modalità di acquisizione e l’obbligatorietà del documento unico di regolarità contributiva sia all’inizio che alla conclusione dei lavori, compresa la congruità dell’incidenza della manodopera per conseguire l’agibilità degli edifici salvo i casi in cui l’impresa esecutrice sia ammessa a procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di amministrazione straordinaria. Sono esplicitate le normative necessarie per consentire la gestione telematica delle istanze e dei relativi procedimenti edilizi. Il sistema della certificazione da parte dei professionisti abilitati è confermato in tutti i procedimenti e l’agibilità degli edifici decorre dalla presentazione dell’istanza. Lo sportello unico supporta il cittadino e l’impresa per l’acquisizione delle autorizzazioni preliminari anche nei casi di opere senza titolo. Il contributo di costruzione è confermato nelle modalità di determinazione e per quanto riguarda i centri storici gli interventi edilizi ed urbanistici sono esonerati da ogni onere. Il sistema dei controlli, della vigilanza e delle sanzioni è confermato per come è normato nell’ordinamento vigente.

Il Titolo VI ricomprende l’intera normativa tecnica per la realizzazione degli interventi edilizi. In particolare vengono ridefinite le norme per gli interventi di prevenzione sismica degli edifici estendendo ad esse le premialità già previste per la riqualificazione ed il miglioramento energetico degli stessi. I mutamenti delle destinazioni d’uso sono confermate   anche nella legge con le innovazioni già introdotte con il Regolamento Regionale 6/2013, in particolare si determinano tre grandi categorie: residenziale, produttiva e attività di servizio. Sono confermate le norme sulla certificazione e sostenibilità ambientale degli edifici, e le disposizione per la realizzazione della rete viaria, trasferendo le normative tecniche alla parte regolamentare. Inoltre è aggiornata la definizione della rete escursionistica con la individuazione delle direttrici di percorrenza, assegnando un nuovo ruolo alle strade vicinali per funzioni ludiche-sportive ed il benessere psicofisico. Sono semplificate le disposizioni per le autorizzazione delle linee ed impianti elettrici fino a 150.000 KW. In concreto è ricompresa e ridefinita in tale titolo tutta la disciplina tecnica connessa alla materia edilizia, in particolare le norme sulla sostenibilità ambientale, sui requisiti per la rete viaria ed escursionistica, sull’inquinamento acustico e la normativa sismica, rendendone più coerente la consultazione e quindi facilitarne l’applicazione.

Al Titolo VII sono ricondotte le norme per l’autorizzazione delle opere pubbliche che vengono estese anche alla autorizzazione delle infrastrutture elettriche fino a 150.000 KW. Il Capo II riporta le norme in materia di espropriazione come previste dalla l.r. 7/2011, integrando le competenze della commissione regionale espropri per renderle più funzionali all’attività della Regione. Al Capo III sono riformulate le norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani urbanistici riassorbendo e sostanzialmente confermando quanto previsto dalla l.r. 12/2010 con le innovazioni introdotte dalle modifiche alla l.r. 11/2005. Le semplificazioni in materia di VAS riguardano una maggiore valorizzazione della verifica per pianificazione operativa ed attuativa, prevedendo anche la possibilità di effettuare gli adempimenti di VAS nell’ambito del procedimento di VIA   qualora quest’ultimo si renda obbligatorio, al fine di non duplicare i procedimenti, nello spirito di implementare l’azione di semplificazione prevista dalla l.r. 8/2011.

Il Titolo VIII conferma l’ambito di applicazione delle norme del testo unico nei limiti dei principi fondamentali deducibili dalla legislazione nazionale di settore. E’ inoltre introdotto uno specifico articolo per disciplinare le modalità di semplificazione e digitalizzazione dell’azione amministrativa. Sono incluse tutte le normative in materia di delegificazione sia in riferimento a norme regolamentari che agli atti di indirizzo che la Regione ha emanato in materia edilizia, urbanistica, sismica ed acustica, confermando il metodo di delegificazione che ha consentito di uniformare l’azione amministrativa nel territorio regionale a vantaggio delle professioni, degli operatori del settore e degli enti locali. E’ ricondotto in un unico articolo la modalità per la partecipazione degli enti locali, degli ordini professionali, dell’Università e degli istituti scientifici alla redazione dei testi normativi ed in particolare per la divulgazione di quanto prodotto, in modo che il quadro delle conoscenze sia condiviso nelle forme più ampie per evitare contenziosi e ritardi nella applicazione delle innovazioni presenti nel T.U. E’ confermato l’obbligo di condividere le conoscenze tra le diverse istituzioni e di riferire alla Giunta ed al Consiglio Regionale ogni informazione sulla pianificazione territoriale ed urbanistica   anche per tale scopo sono unificati gli osservatori connessi alla pianificazione ed all’attività edilizia in modo da rafforzare lo scambio delle informazione e delle conoscenze. Sono riportate le modifiche alle leggi regionali che, pur restando in vigore, bisognano di adeguamenti per renderle coerenti con materie trattate dal testo unico. Infine sono inserite le norme transitorie e finali e le disposizioni che riguardano l’attuazione del piano di bacino stralcio per il lago Trasimeno nelle more di approvazione del piano di gestione del bacino idrografico del fiume Tevere e dell’Appennino Centrale come previsto dall’art. 4bis delle norme tecniche di attuazione del piano di bacino stralcio per il lago Trasimeno approvato con D.P.C.M. del 19/07/2002, riportando quanto già deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 1298/2014, si è definito inoltre quando è possibile la messa in sicurezza idraulica di un edificio e quando un intervento edilizio comporta un aumento del carico urbanistico. Con uno specifico comma all’art. 264 si autorizza la sanatoria edilizia di alcuni limitati interventi nelle zone agricole realizzati per finalità produttive che risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati alla stessa data sono autorizzati con la procedura prevista all’articolo 154, commi 2, 3, 6 e 7, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Il Titolo IX contiene l’espressa abrogazione delle normative regionali la cui disciplina è ricompresa nel testo unico e quelle comunque da abrogare in quanto non coordinate con lo stesso. La clausola valutativa che, tra l’altro stabilisce le modalità ed i tempi con cui la Giunta regionale invia all’assemblea una relazione sul perseguimento degli obiettivi e degli adempimenti fissati dal T.U. L’ultimo articolo riguarda la norma finanziaria, che non comporta spese aggiuntive per il bilancio regionale.

Norme abrogate

Il ddl trasmesso definitivamente al Consiglio prevede l’abrogazione delle seguenti norme regionali:

a)   n. 31 del 11 agosto 1983 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt”;

b)   n. 9 del 2 giugno 1992 “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria”;

c)   l’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 3 marzo 1995 “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142”;

d)   n. 13 del 11 aprile 1997 “Norme in materia di riqualificazione urbana”;

e)   n. 46 del 16/12/1997 “Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi;”

f)   n. 31 del 21 ottobre 1997 “Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della LL.RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28”;

g)   la lettera a) del comma 1 dell’art. 70 della l.r. 2 marzo 1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

h)   n. 27 del 24 marzo 2000 “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale”;

i)   n. 8 del 6 giugno 2002 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”;

j)   n. 18 del 23 ottobre 2002 “Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio”;

k)   n. 1 del 18 febbraio 2004 “Norme per l’attività edilizia”;

l)   n. 21 del 3 novembre 2004 “Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia”;

m)   n. 11 del 22 febbraio 2005 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”;

n)   n. 12 del 10 luglio 2008 “Norme per i centri storici”;

o)   lettera f) del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 20 del 16 dicembre 2008 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

p)   n. 17 del 18 novembre 2008 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi”;

q)   n. 13 del 26 giugno 2009 “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”;

r)   n. 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”;

s)   art. 16 della legge regionale 16 febbraio 2010 n. 12 “ Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni”;

t)   n. 7 del 22 luglio 2011 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

u)   art. 40 della legge regionale n. 8 del 16 settembre 2011 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale degli Enti locali territoriali”;

v)   n. 12 del 21 giugno 2013 “Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio e modificazioni di leggi regionali”;

w)   è disapplicato l’allegato b) della dgr 976/2003 (endoprocedimenti per il rilascio di pareri di competenza di ARPA Umbria);

x)   il Regolamento Regionale 12/04/2000 n. 3 (Norme per la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in attuazione dell’art. 50 della l.r. 31/97);

y)   il Regolamento Regionale 15/07/2003 n. 9 (Norme regolamentari di attuazione dell’art. 5 della l.r. 23/10/2002 n. 18 – Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio);

z)   sono abrogate le lett. b) e f) del comma 1, art. 4 del Regolamento Regionale 3/2011 (Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile).