A CittaDiPerugia609x380(UNWEB) Perugia. La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia, l’atto di indirizzo che individua con maggiore precisione le aree di applicazione del Bonus facciate. In particolare, precisando l'interpretazione in senso estensivo delle aree già individuate dal Decreto interministeriale 1444/68, ovvero i centri storici (individuati come zona A) e le cosiddette zone B, cioè quelle nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq, si ritiene di inserire anche quelle che presentano caratteristiche analoghe alla zona B stessa, sulla base del vigente PRG. Vi rientrano, dunque, le cd zone B5, B6, B7, B8; le zone Bn, Cn, Ppr, D1, D2, IC, Ic, Ir, IR, SG, Spr, purché già edificate e con una densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq e un rapporto tra su­perficie coperta e superficie fondiaria non inferiore a 1/8. Infine, le zone C5, C6; C7; C8, CE, D3, D5 a condizione che abbiano una densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq e un rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria non inferiore a 1/8.


Sono, invece, escluse dalla corrispondenza alla zona B le zone B del PRG che pur essendo urbanizzate hanno un indice edificatorio e quindi una densità territoriale inferiore o uguale a 1,5 mc/mq come le zone: B1 (0,2 mc/mq); B2 (0,5 mc/mq); B3 (0,75 mc/mq); B3a (1,00 mc/mq); B4 (1,5 mc/mq). Vengono esclusi, altresì, gli edifici ricadenti nelle zone F in quanto, sia nella definizione di zona omogenea del D.M. 1444/68, sia nello zoning del PRG, sono aree de­stinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
“La finanziaria 2020 che ha istituito il Bonus facciate -ha spiegato l’assessore Scoccia- prevedeva genericamente l’applicazione della detrazione fiscale per gli interventi realizzati nelle zone individuate da un vecchio decreto ministeriale risalente al 1968 come A e B. Tuttavia, mentre per le zone A vi è tuttora corrispondenza tra la zonizzazione del PRG e quella del decreto ministeriale suddetto, per le zone B non vi era più tale corrispondenza, a seguito dell’evolversi della disciplina urbanistica sia nazionale che regionale. Lo stesso Ministero per i Beni e le Atti­vità Culturali e del Turismo, nel febbraio 2020, -ha aggiunto ancora Scoccia- ha precisato che per usufruire del beneficio fiscale occorre che gli edifici si trovino in aree che, indipen­dentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B. Al fine di fare chiarezza, dunque, e dare la possibilità di usufruire del bonus agli utenti che si trovano in aree con le medesime caratteristiche, indipendentemente dalla loro denominazione, abbiamo ritenuto opportuna questa scelta. Ciò -ha concluso- non implica una modifica delle zonizzazioni del PRG vigente, né costituisce una variante al piano. È finalizzata solo all’applicazione del bonus, venendo incontro alle esigenze dei cittadini e dei professionisti, in considerazione anche del fatto che il bonus stesso è stato prorogato per tutto il 2021 e che rappresenta una significativa opportunità di migliorare la qualità e il decoro della nostra città.”