CittaDiPerugia(UNWEB) Perugia. Sono state emanate giovedì 12 marzo le ordinanze n. 250 e 251 del Sindaco di Perugia relative rispettivamente alla sospensione delle attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, e alla sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale comunale.


Con l’ordinanza 250 si ordina la sospensione delle attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività presenti su tut-to il territorio comunale, consentendo la possibilità di effettuare la vendita con consegna al domici-lio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, come da citato DPCM.
Le suddette attività artigianali sono, infatti, assimilabili alle attività di ristorazione, la cui sospensione è stabilita dal DPCM dell’11 marzo, in quanto non si tratta di attività indispensabili per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile; peraltro, le stesse potrebbero incentivare assembramenti di persone in particolare di giovani il cui controllo potrebbe non essere garantito dagli organi preposti, stante i numerosi impegni connessi all’emergenza del momento.
L’ordinanza 251 riguarda, invece, la sospensione delle attività di somministrazione di ali-menti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo la rete stradale comunale fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali.
Data la chiusura generalizzata dei pubblici esercizi, l’apertura delle suddette attività potrebbe dar luogo ad assembramenti di persone in particolare di giovani, il cui controllo potrebbe non essere garantito dagli organi preposti. Si ritiene, peraltro che la ratio della disposizione nazionale rispetto all’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio lungo la rete stradale, autostradale, nelle stazioni ferroviari. lacustri, aeroporti e ospedali voglia soddisfare l’esigenza di approvvigionamento da parte di chi si trova a percorrere strade che non insistono nelle aree urbane dove non sono presenti attività commerciali che consentono l’acquisto di beni di prima necessità.
Si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell’art. 650 del c.p. L’inosservanza delle predette disposizioni comporta altresì l’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività ai sensi del D.L. 09.03.2020 n. 14.
I provvedimenti suddetti hanno effetto dalla data odierna con validità fino al 25 marzo prossimo.

ordinanza 250

ordinanza 251

 

 

 


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