(ASI) Roma - Il Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) ha accolto il ricorso di Ternana e Pro Vercelli. Le due società non giocheranno la Serie C nel primo fine settimana di campionato.
L’accoglimento del ricorso potrebbe quindi ribaltare la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport dell' 11 settembre e potrebbe quindi rimettere in gioco le due società per il ripescaggio in Serie B.
A seguito della decisione del TAR, si prevede un rinvio del campionato del partite al 9 ottobre per Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena. Qui di seguito il testo del decreto emanato dal TAR: “Soc. Ternana Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti e Fabio Giotti,
contro
Collegio Garanzia Sport – Coni non costituito in giudizio; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
per l’accertamento e la declaratoria di nullità o l’annullamento, in una alla remissione al Collegio di Garanzia dello Sport, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 56 c.p.a., della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport prot. n. 676/2018 dell’11 settembre 2018 (Doc. 2) con la quale l’adito Collegio, riuniti i ricorsi RG nn. 73/2018, 74/2018, 75/2018 e 76/2018 (il primo e il terzo promossi dalla Società Ternana, attuale ricorrente) in mancanza di qualsiasi eccezione di alcuna delle parti in causa, a seguito della camera di consiglio, senza alcuna comunicazione e tantomeno contraddittorio sul punto, ha dichiarato inammissibili i ricorsi stessi ritenendo che avrebbero dovuto essere proposti innanzi agli Organi di Giustizia Federale ex art. 30 CGS CONI e 43 bis CGS FIGC e non direttamente al Collegio di Garanzia ex art. 54, comma 1, CGS CONI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che – in considerazione del danno rappresentato (connesso all’avvio del Campionato di Lega Pro, a cui è attualmente iscritta la società ricorrente, per il 19 settembre 2018) – sussistano i presupposti per l’accoglimento della predetta istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ricorso, ai fini del possibile ripescaggio della predetta società Ternana Calcio;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche, nei termini precisati in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2018. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Edoardo Desiderio - Agenzia Stampa Italia