Municipio Marsciano 1Le misure adottate sono in vigore dal 19 marzo fino a tutto il 5 aprile 2021

(UNWEB) Marsciano. Il Comune di Marsciano ha emanato una nuova ordinanza, la n. 63 del 19 marzo 2021, con cui sono state prorogate alcune delle misure di prevenzione legate al contrasto alla pandemia sul territorio comunale. Le misure contenute nel nuovo provvedimento sono in vigore dal 19 marzo e fino a tutto il 5 aprile 2021. Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito dell’ente al seguente link https://www.comune.marsciano.pg.it/pagina2320_ulteriore-proroga-misure-preventive-ordinanza-632021.html.
Una novità riguarda gli spostamenti, con il ritorno alla possibilità per un massimo di due persone (e non più una sola come fin qui accaduto) di andare a fare visita all’interno del territorio comunale a parenti e conoscenti per una sola volta al giorno e sempre tenendo esclusi dal computo i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti.

L’ordinanza va ad aggiungersi alle prescrizioni attualmente vigenti, per l’emergenza epidemiologica in corso, di carattere nazionale (Dpcm del 02/03/21), regionale (ordinanza n. 23 del 12/03/21) e comunale, fermo restando che eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi a carattere nazionale o regionale, che dovessero essere assunti posteriormente all’emissione della presente ordinanza, dovranno ritenersi pienamente vincolanti per tutta la popolazione.

Queste le misure specifiche contenute nell’ordinanza:
• le cerimonie civili afferenti i matrimoni sono consentite esclusivamente con la presenza, oltre all’officiante, degli sposi e dei testimoni;
• obbligo di attenersi, per l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
• divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) in particolar modo nei parchi e aree verdi attrezzate;
• obbligo per i punti vendita alimentari del territorio ricadenti nella tipologia della piccola e media distribuzione (supermercati e discount), analogamente a quelli già interessati dall’ordinanza ella Regione Umbria n°65 del 19/10/2020, di attuare rigide misure di contingentamento degli ingressi in funzione delle superfici interne di vendita (capienza da calcolare in base ai protocolli contenuti nelle linee guida per il settore), mediante apposito personale a questo preposto, assicurando la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita preferibilmente - ove possibile - con percorsi separati e verificando che l’utenza indossi correttamente l’obbligatoria mascherina (sia all’ingresso che durante la permanenza nei locali) e che proceda alla obbligatoria sanificazione delle mani tramite gli appositi detergenti che dovranno essere collocati agli ingressi dei punti vendita. Si obbligano, infine, i gestori o titolari delle attività suddette a provvedere sistematicamente e puntualmente alla periodica igienizzazione e sanificazione dei carrelli per la spesa. L’accertato mancato rispetto della presente disposizione comporterà la sospensione dell’attività per giorni 5 (cinque) fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni per altre violazioni delle norme vigenti;
• divieto di accesso e utilizzo dei campi sportivi di proprietà comunale (anche se gestiti da terzi) sia nel capoluogo che nelle frazioni; si ricorda che rimangono in essere i divieti inerenti l’assembramento e l’attività sportiva di gruppo;
• obbligo per i proprietari e/o gestori di bar, pasticcerie, ristoranti o qualunque altro esercizio di somministrazione di cibi e bevande, di rimuovere permanentemente qualunque arredo (in particolar modo sedie e tavoli) posti sia all’interno che all’esterno dei suddetti esercizi, con la precisazione che tale specifica misura resterà in vigore fintantoché permarrà l’attuale classificazione di rischio elevato (colore arancione) per la Regione Umbria e decadrà non appena tornerà ad essere consentita la normale attività dei predetti esercizi (zona gialla o bianca), anziché il solo asporto e servizio a domicilio.

Il Comune ricorda che l’inosservanza di tali provvedimenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 1.000,00 e la notizia di reato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice di procedura penale.


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