Fino al 21 settembre, salvo espressa revoca, divieto di prelievo di acqua dalla rete idrica per scopi diversi da quelli domestico-sanitari
E’ stata emessa l’ordinanza contingibile e urgente (n. 786 del 27 giugno), ai sensi dell’art. 54 del Testo unico enti locali avente a oggetto il risparmio e l’uso razionale della risorsa idrica.
L’atto ricorda che, nel periodo estivo, temperature elevate e afa spingono la popolazione a maggiori consumi di acqua potabile sull’intero territorio comunale, accentuato da usi impropri quali l’innaffiamento di orti, giardini e superfici a verde nonché lavaggi di autoveicoli e riempimento di piscine.
Il Gestore del Servizio Idrico locale ha rappresentato al Comune che l’impiego delle risorse idriche per usi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari, nel periodo estivo, potrebbe causare carenze del bene acqua per l’indispensabile consumo umano, con evidenti disagi alla cittadinanza. Le scarse piogge invernali registrate preannunciano una stagione estiva particolarmente critica e, in questo inizio di stagione, sono notevolmente aumentate le temperature e già si assiste alle prime ondate di calore, tali da costituire un rischio persistente per la risorsa idrica estratta dal sottosuolo.
Poiché l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse, si ordina a tutta la cittadinanza:
-dal 27 giugno fino al 21 settembre, salvo espressa revoca, il divieto di prelievo di acqua dalla rete idrica per scopi diversi da quelli domestico-sanitari, come ad esempio l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di veicoli, cortili e strade private, il riempimento di piscine private, fontane ornamentali, ecc.;
-i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi idropotabile, sanitario, zootecnico e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l’acqua potabile;
-è consentito il riempimento di piscine oggetto di attività commerciale o associativa, nonché l’irrigazione di strutture sportive sempre destinate a dette attività, soltanto previo contatto con il gestore del Servizio Idrico al fine di concordare modalità e precauzioni necessarie;
-sono escluse dalla presente ordinanza le attività dei servizi pubblici di igiene urbana per i quali, comunque, dovranno essere assunti comportamenti utili a contenere gli sprechi.
L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l’irrogazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.