(ASI) Lettere in redazione. Spoleto. Riguardo i casi di TBC in una Scuola spoletina il Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione parlamentare urgente a prima firma Lucidi, per chiedere un intervento ed una risposta del Ministro dell'Istruzione, per chiarire e comprendere le procedure utilizzate e per verificare se ci sia un vuoto normativo riguardo l'iter di iscrizione degli alunni.
In particolare chiediamo di sapere quale sia stata la procedura di iscrizione applicata e quale soprattutto quella di gestione dell'emergenza.
Chiediamo inoltre di verificare se il problema ha solo un carattere locale, e quindi circoscrivibile alla Scuola spoletina oppure se il problema procedurale potrebbe verificarsi anche in altre Città e Regioni.
A valle dell’analisi dai noi effettuata è risultato doveroso interrogare in primo luogo il Ministro dell'Istruzione per attivare tutti quei meccanismi di tutela non soltanto dei bambini dei genitori e degli addetti al lavoro, ma anche di tutti i cittadini che attendono risposte circa la gestione della nostra Città.
Resta da comprendere quale ruolo abbia avuto il Comune di Spoleto nella vicenda, che a norma di legge vede il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale con possibilità di emettere ordinanze anche urgenti per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Stefano Lucidi
portavoce 5 stelle - Senato
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Interrogazione orale con carattere di urgenza ex art.151 del Regolamento
LUCIDI, GAETTI, SERRA, FATTORI, BLUNDO, MORONESE, NUGNES, LEZZI, MONTEVECCHI, TAVERNA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
Premesso che:
all’atto d’iscrizione di un minore ad una scuola i genitori o gli esercenti la patria potestà sono obbligati a presentare documentazione valida circa la posizione del minore per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e sanitari, e secondo le disposizioni vigenti in Italia, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente (anagrafe comunale), un’autocertificazione;
la scuola può accettare autocertificazioni soltanto per fatti e condizioni che l’Amministrazione stessa può effettivamente accertare e limitatamente al territorio nazionale;
pertanto per l'iscrizione di un minore italiano i genitori o gli esercenti la patria potestà possono presentare una autocertificazione, mentre i cittadini non italiani devono in ogni caso presentare documentazione (C.M. n.489/98);
considerato che:
frequentemente i genitori dei minori stranieri non sono in grado di attestare vaccinazioni o esibiscono documenti in forma non utilizzabile (originali non tradotti) ma l’assenza di validi documenti non può, tuttavia, impedire l’iscrizione del minore, come affermato dall'art. 45 del DPR n.394/99;
il Ministero della sanità con la circolare n.8 del 23/3/93 ha impartito disposizioni alle competenti A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) per le procedure tecnico-sanitarie da attivarsi in assenza di vaccinazioni obbligatorie o di valida documentazione che le attestino;
l’iscrizione degli alunni stranieri in difetto di certificazioni sanitarie anche in questi casi va accolta, dandone segnalazione alla competente Azienda Sanitaria Locale;
tale principio è stato ribadito dalla circolare emanata congiuntamente dal Ministero della sanità e dal Ministero della pubblica istruzione il 23 settembre 1998; questa disposizione si riferisce alla generalità degli alunni delle scuole pubbliche e, quindi, si estende anche al caso d’iscrizione degli alunni stranieri;
considerato inoltre che:
si apprende dagli organi di stampa che nella Scuola Primaria XX Settembre di Spoleto sono stati accertati ad oggi circa 10 casi di tubercolosi (TBC);
esistono apposite tabelle di vaccinazione distinte per Paese di provenienza sulla base dei calendari di vaccinazione previsti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;
si chiede di sapere:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se all'atto dell'ammissione alla scuola di minori italiani o non italiani (ai sensi dell'art. 47 DPR 22 dicembre 1967, n. 1518, Regolamento per l'applicazione del titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica) i direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica abbiano, nel caso di specie, accertato se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e i richiami obbligatori, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e dei richiami predetti, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione;
se ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, nel caso di mancata presentazione della suddetta certificazione o dichiarazione, il direttore della scuola o il capo dell'istituto abbia comunicato il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda Unità Sanitaria Locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità;
se intenda verificare le procedure seguite prima e dopo la scoperta dei casi in questione da parte della direzione scolastica della scuola interessata e in generale dalle scuole di Spoleto e della Regione Umbria;
se intenda accertare quale sia lo stato di conformità e attuazione delle procedure di gestione di casi simili per le scuole italiane in generale;
se sia stata richiesta dalla direzione scolastica della scuola interessata la documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie del Paese di provenienza dei minori stranieri eventualmente coinvolti;
se la ASL competente sia stata informata dei fatti accaduti precedentemente alla scoperta del contagio, trattandosi di norme cautelari di salute pubblica;
se relativamente alla materia "iscrizione scolastica con riserva" di minori stranieri sprovvisti di documentazione, intenda intraprendere opportune iniziative legislative finalizzate ad un nuovo assetto della complessiva disciplina delle vaccinazioni come evidenziato nelle premesse della Circolare Ministeriale (congiunta Ministero sanità e pubblica istruzione) del 1998.