RegioneUmbria(UMWEB) – Perugia – Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha confermato la correttezza dell’operato della Regione Umbria, in merito al ricorso che era stato presentato da una società di servizi sanitari accreditata presso il Servizio sanitario regionale, che contestava alla USL 2 di aver prorogato precedenti accordi, e di non aver indetto alcuna selezione tra gli operatori accreditati, basata su l’effettuazione di procedure comparative per l’individuazione degli operatori accreditati ed autorizzati con i quali stipulare accordi contrattuali. Il Tar dell’Umbria, infatti, ha rilevato come la Regione Umbria aveva già nel dicembre del 2018 approvato una delibera di Giunta regionale con la quale si dettavano le “linee guida” per la definizione di accordi contrattuali con soggetti privati accreditati, erogatori di servizi sanitari, e disposto “l’obbligo” per le USL di espletare la selezione tra gli operatori stessi, “valutazioni comparative di qualità e costi propedeutiche alla conclusione degli accordi”.

Per tale ragione il Tar, nell’accogliere il ricorso della società di servizi sanitari, ha però “estromesso” la Regione Umbria dal giudizio, ed ha obbligato la USL 2 a provvedere nel termine di trenta giorni, “all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dal ricorrente”.

Con l’occasione l’assessorato regionale alla sanità ribadisce alle Direzioni delle Aziende Sanitarie l’esigenza di procedere alla effettuazione delle valutazioni comparative tra i soggetti accreditati per la fornitura di servizi sanitari e socio-sanitari prima della loro esternalizzazione. Ciò anche al fine di garantire da un lato l’imparzialità delle amministrazioni e dall’altro una fisiologica competizione tra gli aspiranti fornitori a beneficio della qualità dei servizi che dovranno essere erogati ai cittadini.


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