(UNWEB) Perugia. Avviare un confronto per una ipotesi di convenzione che consenta al Difensore civico regionale di esercitare le proprie funzioni anche nell’ambito delle attività dell’Amministrazione comunale di Terni.
Di questo si è parlato nella riunione svoltasi nei giorni scorsi tra il sindaco Leonardo Latini, l’assessore alle politiche sociali Cristiano Ceccotti e il Difensore civico Marcello Pecorari che prosegue nel programma di incontri diretti con i primi cittadini delle maggiori città umbre.Pecorari riferisce che nel corso dell’incontro si è svolto “un ampio confronto sulle possibilità di sviluppo del campo di azione del Difensore civico le cui funzioni riguardano il complesso dei problemi che un cittadino può trovarsi di fronte: dalle attività amministrative ordinarie alle questioni più complesse e delicate riguardanti la sanità. E quello della sanità – spiega il Difensore civico - è un ambito che nella città di Terni ha un grande rilievo, presenta aspetti delicati e come tale è stato oggetto di attenzione nel nostro incontro con il sindaco Latini e con l’assessore Ceccotti”.
La legge regionale ‘30/2207’ prevede che l'intervento del Difensore civico possa riguardare anche le attività degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti. La norma riconosce al Difensore civico alcune specifiche funzioni: assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti; esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa. Esso non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.
Il difensore può intervenire su provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi dell'Amministrazione regionale; degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali; delle Aziende sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità; dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali; degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.