Non è possibile autorizzare nessun conferimento da parte di trasportatori per conto terzi, veicoli intestati ad aziende o furgoni a noleggio, anche in forma occasionale.
(UNWEB) GUBBIO, In riferimento agli articoli recentemente pubblicati sulle pagine dei mezzi stampa, in particolare a quello presente su "Il Messaggero" il giorno 7 giugno 2020, siamo a comunicare che, nel rispetto della vigente normativa, il conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale, dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, può essere effettuato esclusivamente con veicoli privati afferenti al soggetto produttore.
La suddetta, in materia di trasporto rifiuti, infatti, non ritiene ammissibile in alcun modo l'impiego di veicoli aziendali (o a noleggio), poiché l'utilizzo, anche in forma occasionale, potrebbe configurare il reato di esercizio abusivo di attività di trasporto rifiuti (Art. 256 del D.Lgs 152/2006). Il soggetto Gestore del centro di raccolta, che ha l'obbligo di verificare l'esistenza e i titoli abilitativi indispensabili per l'esercizio di ogni attività di gestione dei rifiuti, potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo di concorso nella commissione del reato.
Secondo una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. III Pen. N. 13025 del 20 marzo 2014), "[...] colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo".
Alla luce di quanto sopra, non è possibile autorizzare nessun conferimento da parte di trasportatori per conto terzi, veicoli intestati ad aziende o furgoni a noleggio, anche in forma occasionale.