corte-dei-conti0903Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Umbria. Cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. Relazione del Presidente dott. Angelo Canale Autorità,

 Perugia, 27 febbraio 2015

Autorità signore e signori, cortesi ospiti,

Vi ringrazio la vostra presenza, che interpreto in senso non formale, ma come sostanziale espressione di apprezzamento e vicinanza nei confronti di Corte dei conti, la cui Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria ho l’onore di rappresentare. Un ringraziamento particolare devo al Comandante di questa prestigiosa Scuola dell’Esercito che non ha tardato un attimo a consentire l'utilizzazione dell'Aula che Ci ospita, per l'oggettiva incapienza di quella della Sezione. Questa cerimonia segna l'avvio formale dell'anno giudiziario 2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria ed è richiesto, in questa circostanza, di tracciare un bilancio dell'attività svolta, mettendo in evidenza i risultati, le questioni di maggior rilievo affrontate, le criticità. La cerimonia, che resta pur sempre una pubblica udienza, è anche l'occasione nella quale il corpo magistratuale rinnova l'impegno, che mi piace definire "solenne", di applicare esclusivamente la Legge con imparzialità e rigore non disgiunti da senso di equilibrio. A tale impegno, che ci accomuna a tutte le magistrature della Repubblica, si aggiunge il dovere, nel rigoroso rispetto del principio di legalità, di tutelare le pubbliche risorse: tale dovere costituisce infatti per i magistrati della Corte dei conti il precipuo fine della loro azione. Ed è ricollegandomi a tale ontologica funzione, se mi è lecito il termine, che traggo lo spunto per qualche ulteriore, seppur breve considerazione di sintesi, sulla Corte dei conti e la sua giurisdizione: In proposito, nel panorama delle varie riforme annunciate e in qualche misura avviate, auspichiamo che la Corte dei conti abbia la giusta attenzione. Proprio recentemente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato avviato, d'intesa con il vertice della Corte, un tavolo tecnico per l'elaborazione dei criteri di una legge delega sul processo contabile. L'obiettivo è la elaborazione di un codice della giustizia contabile, sulla cui necessità vi è, tra i magistrati, gli studiosi e operatori del diritto, ampia condivisione. La realizzazione di un moderno codice di giustizia contabile colmerebbe -rectius, auspichiamo, colmerà- sicuramente una lacuna, ma va detto che l'Istituto necessita sicuramente di altri interventi normativi che, nel contesto di una pubblica amministrazione nel frattempo radicalmente mutata, meglio ne delineino, nel quadro delle sempre attuali tutele costituzionali di indipendenza e autonomia, attribuzioni e competenze e ne sottolineino il ruolo centrale di magistratura garante del corretto impiego delle risorse pubbliche. Siamo dunque consapevoli della necessità di nuove regole adeguate a colmare carenze legislative oggettivamente esistenti, ma strenuamente siamo ancorati al valore costituzionale del nostro ruolo. Siamo e vogliamo continuare ad essere strumento di legalità e di moralità dell'attività amministrativa, pur riconoscendo l'importanza In ognI ambito delle garanzie del "giusto procedimento" . Dico questo per sottolineare che i processi di riforma non Cl preoccupano; anzi, ne vogliamo essere partecipi per contribuire alla miglior qualità del risultato a vantaggio dei cittadini. Senza retorica, ma con spirito pratico e fattiva concretezza. Non si può tuttavia sottacere che interventi normativi del passato SI sono risolti in un depotenziamento della Corte, soprattutto con riferimento alla giurisdizione di responsabilità: talune misure sono apparse indirizzate a mitigarne il rigore e a introdurre limitazioni all'esercizio dell'azione risarcitoria (art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/2009, conv. con l. 141/2009). Ed ancora, l'attenuazione del sistema dei controlli, con la riduzione dei controlli preventivi di legittimità, ha forse giovato in termini di speditezza dell'azione amministrativa, ma in termini di legalità ha fatto pagare un duro "scotto", impedendo di "intercettare" tempestivamente atti illegittimi che l'esperienza ci insegna essere spesso sintomatici o connessi a comportamenti illeciti e dannosi. Il magistrato doverosamente applica le norme, ma il cittadino avrebbe certamente difficoltà a comprendere la ragione di scelte normative che nella purtroppo perdurante situazione di criticità economica non sono andate nella direzione di una più rigorosa tutela del pubblico erario. Eppure sono tempi nei quali tale tutela è oggettivamente necessaria! Sono tempi nel quali il contrasto agli sprechi, alla cattiva amministrazione, all'illecito dannoso - fenomeni che hanno assunto dimensioni preoccupanti - deve essere una priorità, nella convinzione che sia oggi in gioco la tenuta delle nostre stesse Istituzioni e con essa anche il futuro delle giovani generazioni. L'azione di contrasto, nei diversi piani sui quali può essere condotta (legislativo, giudiziario, etico, politico), già coinvolge in verità tanti amministratori pubblici, le magistrature ordinaria e amministrativa, le forze armate e di polizia, i tantissimi dirigenti e pubblici dipendenti perbene, gli insegnanti, gli imprenditori e i cittadini onesti e laboriosi vero è che talvolta la marea montante degli scandali e dei casi di malaffare sembra che possa travolgere tutto, a cominciare dalla fiducia nelle Istituzioni; ma questo Paese, che ha scritto nel passato pagine di grande sacrificio, operosità, solidarietà, non ci "autorizza" ad essere pessimisti. Ben altre e più ardue prove i nostri progenitori hanno affrontato! Non è, il nostro Paese, "mafia capitale" e queste forme criminose non sono il paradigma di ciò che accade ovunque. Sbagliato dunque generalizzare, ma sbagliato, anche non reagire o reagire con le consuete vuote espressioni destinate magari a soddisfare esigenze di immagine o mediatiche. L'azione di contrasto alla cattiva amministrazione, all'attenuazione del basilare principio di legalità, ai comportamenti illeciti deve essere concreta, di alto profilo, costante nell'impegno, e questo sia generoso e determinato: la Corte dei conti, tanto in sede di controllo quanto in sede giurisdizionale, secondo le previsioni costituzionali degli artt. 100 e 103 Cost., fa la sua parte, ma è costretta a farla con difficoltà crescenti, talvolta avvertendo l'indifferenza, se non il senso di fastidio, di chi, per ruolo istituzionale le dovrebbe invece essere solidale. La Corte, nell'attività amministrativa e nella tutela delle pubbliche risorse, è presidio di legalità e tutti noi, credo dal primo all'ultimo magistrato, siamo convinti di svolgere un ruolo importante nella lotta agli illeciti dannosi e in generale ai fenomeni corruttivi; di essere, come detto, strumento di legalità e di moralità dell'azione amministrativa. I fenomeni corruttivi sono antichi quanto l'uomo, è vero, e non e agevole combatterli, a maggior ragione se la corruzione, come insegnano le Scritture, nasce nel cuore dell'uomo. E non è casuale che uno dei primi scritti di Papa Francesco Sia intitolato "Guarire dalla corruzione". Molto però si può e deve fare per sottrarre alla corruzione e In generale all'abuso del potere il suo fertile terreno, che - portando ora il discorso sulla corruzione nella gestione del bene pubblico e sull'attualità nazionale - è costituito da una molteplicità di fattori, che sono anche un freno allo sviluppo economico: la farraginosità e l'eccessivo numero delle leggi (già Tacito enunciava. che "corruptissima repubblica plurima leges"), da cui l'incertezza del diritto, la scarsa trasparenza negli appalti, nelle assunzioni e nelle carriere, l'attenuazione del sistema dei controlli, l'uso distorto della discrezionalità, una burocrazia talvolta oppressiva e autoreferenziale, la violazione delle regole dei procedimenti amministrativi, la proliferazione irragionevole dei centri di spesa, sovente sottratti ad ogni pubblico controllo. In sintesi, l'humus dei fenomeni corruttivi sono la "cattiva amministrazione" e la marginalizzazione del principio di legalità. Si tratta di "cause", ciascuna delle quali alimenta l'altra, ben conosciute alla giurisprudenza della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa contabile. Le sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in questa materia non solo perseguono le tipiche finalità risarcitorie dell'azione di responsabilità (cui da qualche anno si sono aggiunte, per taluni illeciti tipizzati, anche finalità sanzionatorie), ma costituiscono ad un tempo un utile focus sullo "stato" delle amministrazioni, per ciò che di generale si può ricavare dal caso concreto portato in giudizio; oltre a perseguire finalità di prevenzione generale rispetto ai fenomeni di illecito dannoso. Tutte le sentenze poi, di condanna o di assoluzione, offrono inoltre al Foro, agli studiosi ed agli amministratori e dirigenti pubblici elementi di conoscenza in merito all'interpretazione o applicazione dei principi di diritto ai quali la Sezione ha ritenuto di conformarsi nel caso concreto. Insomma, la giurisdizione della Corte dei conti, pur senza la luce dei riflettori mediatici che di regola si concentra sui fatti di rilievo penale, concorre al contrasto dei più diffusi e sistemici fenomeni di cattiva amministrazione causativi di danno e, al contempo, concorre al formarsi di una giurisprudenza attenta all'evoluzione della mutevole realtà amministrativa. Un'attività non meno pregnante e importante svolgono le sezioni regionali di controllo, cui la Legge affida compiti di assoluto rilievo in tema di controllo dei bilanci degli enti locali, vigilanza sul rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, verifica del funzionamento dei controlli interni. Esse esaminano e approvano il rendiconto generale della Regione all'esito di un giudizio di parificazione, che è la più alta espressione della sintesi tra funzioni di controllo e giurisdizionali. Poco fa ho accennato alle "difficoltà crescenti" che la Corte dei conti incontra nell'esercizio delle proprie funzioni. Esse riguardano, come si è detto, la vetustà e inadeguatezza del relativo impianto normativo; ma soprattutto si riferiscono alla mancanza di magistrati (rispetto alla pianta organica ne mancano oltre il 30%) e alla insufficienza del personale amministrativo. La mancanza di magistrati è affrontata con assegnazioni "aggiuntive" e si assiste a magistrati che volontariamente si spostano da una sezione all'altra, da una regione all'altra per garantire il numero legale dei collegi giudicanti o la normale operatività: questi generosi colleghi permettono alle sezioni di svolgere le proprie funzioni. Anche la Sezione giurisdizionale umbra non sfugge a questa situazione, tant'è che vi sono assegnati in via principale solo il presidente e un consigliere; due gentili colleghe, nel corso del 2O14, sono state assegnate "in aggiuntiva" alla sezione. Le assegnazioni aggiuntive - per le quali siamo grati al Consiglio di Presidenza - sono una risposta emergenziale allo stato di difficoltà, ma non sono la soluzione: questa sarebbe il reclutamento, per le vie ordinarie, di magistrati. Di. bravi magistrati, .da assegnare stabilmente. La Sezione giurisdizionale umbra opera con appena una decina di funzionari ed impiegati amministrativi (facile immaginare la criticità che si accompagna a ferie, malattie, etc.); l'età media è di oltre 54 anni; un solo impiegato ha meno di 40 anni. Si parla molto del riordino delle Province e della necessità di ricollocare doverosamente personale non assegnato all'esercizio di funzioni fondamentali, secondo le più recenti riforme ordinamentali, in particolare la cosiddetta "riforma Delrio". Noi saremmo ben felici di possibilità assunzionali presso le nostre sedi, così da salvaguardare esigenze occupazionali e nel contempo dare alle nostre sedi periferiche un po' di ossigeno, sicuramente qualificato. Il bilancio della Sezione E' adesso necessario entrare nel merito dell'attività della Sezione nell'anno trascorso, non prima di aver rivolto un saluto al mio predecessore Presidente Avoli. Consentitemi di premettere una ..considerazione personale: alcuni concetti espressi, alcuni doverosi richiami giuridici, normativi o giurisprudenziali, attengono, come già detto, alla funzione, al ruolo, ovunque si abbia il privilegio di svolgerlo (perché lavorare al servizio di questa speciale giustizia dopo tanti anni è per me ancora un innegabile privilegio). Oggi tocca a me, che da poco occupo questo prestigioso incarico, fare la sintesi del lavoro svolto dall'Ufficio, così come altri farà la sintesi del mio lavoro nella mia precedente sede. E lo faccio con l'entusiasmo e il doveroso riconoscimento professionale per l'attività svolta dai colleghi, a oggettiva riprova che gli uffici sono sì fatti di persone, e sono le persone a fare la differenza, ma che la funzione che li caratterizza deve essere portata avanti con dedizione e responsabilità nella comunanza, necessariamente astratta, dei ruoli temporaneamente ricoperti. Parlerò dunque delle materie del contenzioso amministrativo contabile, del contenzioso pensionistico, dei giudizi di conto. Relativamente al contenzioso amministrativo contabile, nell'anno , 2014, sono stati definiti con sentenza 37 giudizi; per altri 4 sono state pronunciante sentenze non definitive; in 5 casi è stata depositata ordinanza. Alla fine del 2014 il carico dei giudizi pendenti era di 96 giudizi. L'ammontare delle condanne inflitte è stato di euro 264.739,12. Sottolineo, con le recenti parole del Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri, che la dimensione quantitativa degli importi oggetto di condanna non deve essere considerata come l'unico indicatore del grado di efficacia della lotta agli sprechi e agli illeciti, dovendosi riconoscere alle pronunce della magistratura contabile anche un ruolo monitorio e dissuasivo, pur se di difficile misurazione. Il bilancio della Sezione ovviamente rispecchia la quantità e qualità delle citazioni depositate dalla Procura regionale, che nel 2014 ha promosso 30 giudizi di responsabilità. Non ha richiesto alcun provvedimento cautelare (sequestro conservativo). I dati non consentono di trarre considerazioni generali, ad esempio sullo "stato" delle amministrazioni locali in Regione o sull'incidenza statistica dei fenomeni di cattiva amministrazione ai quali in premessa ho accennato. Ogni valutazione in proposito si fonderebbe su dati parziali, incompleti, statisticamente non significativi. Tuttavia il quadro che traspare dalle fattispecie dannose trattate dalla Sezione ci consegna l'immagine di una Regione -dove i fenomeni di cattiva amministrazione, pur presenti, non sembrano tali da destare un elevato grado di preoccupazione e allarme. Significativo è l'esito delle sentenze pronunciate : il 32,3% sono state di condanna, il 67,7 % di assoluzione (la percentuale comprende anche sentenze dichiarative di nullità o di improcedibilità della domanda). Sottolineo la generosità e l'impegno con i quali i magistrati del pubblico ministero già svolgono il loro difficile lavoro e sono loro grato: sono però convinto che il nuovo Procuratore regionale, cui va il saluto e l'affettuoso augurio mio personale e di tutta la Sezione, darà ulteriore slancio alle attività del suo ufficio. Nel solco di una tradizione di qualità piuttosto che di quantità, la Sezione giurisdizionale umbra ha contribuito alla migliore giurisprudenza della Corte dei conti. Ad esempio, nel 2014 è continuata l'attività di riordino sistemati cointerpretativo della disciplina normativa sul danno all'immagine, introdotta dall'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009, convertito dalla l. 141/2009. La materia dei danni connessi alla stipula dei così detti "contratti derivati" è pervenuta più volte, nell'anno trascorso, all'attenzione della Sezione. Dei 10 giudizi incardinati dalla Procura regionale, in materia di contratti swap, nel 2014 ne sono stati definiti 5, con sentenze di assoluzione dei convenuti, per motivi di rito o di merito: in alcuni casi è stata accolta l'eccezione di prescrizione; in altro caso e stata accertata la sopravvenuta carenza di danno a seguito della transazione tra l'ente locale e la banca contraente; in un caso la Sezione ha assolto i convenuti per mancanza di colpa grave ed antigiuridicità della condotta nella stipula e rinegoziazione di contratti swap, osservando che la decisione di stipulare quei contratti ed a quelle condizioni, rivelativi sfavorevoli per l'Ente, è stata assunta su basi istruttorie incomplete, non attribuibili al convenuti; In particolare, e emerso che la Banca advisor ha consigliato al responsabili comunali l'acquisto di alcuni prodotti finanziari, omettendo di fornire importanti elementi conoscitivi, determinanti ai fini di valutare la convenienza della operazione. Nel corso del 2014 diverse sentenze hanno riguardato casi di "malasanità": su sette sentenze, cinque sono state di assoluzione. Sono stati affrontati temi di rilievo, come la diversità dei criteri valutativi del giudizio di responsabilità civile rispetto a quello erariale; la valutazione tecnica della colpa medica; la decorrenza del termine prescrizionale; i poteri istruttori del collegio giudicante. Una sentenza (di parziale accoglimento della domanda attrice) ha riguardato il tema del rapporto in esclusiva del medico con l'ente sanitario di appartenenza: questa sentenza ha offerto interessanti spunti interpretativi dell'art. 72 della L. 448/1998. Ancora, in senso lato, in tema sanitario, spiccano le sentenze di assoluzione per la indebita percezione di borse di studio da parte di medici frequentatori del Corso di Formazione di Medicina Generale: la Sezione ha accolto l'eccezione di prescrizione. In altra circostanza la Sezione (condannando alcuni pubblici amministratori) ha riconosciuto la "temerarietà" di una impugnativa di una sentenza del TAR (la vicenda era quella relativa alla illegittimità degli atti di un pubblico concorso). Concludo questa sintetica panoramica sulla materia dei giudizi di responsabilità menzionando la 'questione di massima recentemente sollevata con la deliberazione n. 129/2014 dalla Sezione regionale del controllo, il cui Presidente Salvatore Sfrecola saluto con stima e affetto. Le linee di rilancio sinergico delle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, perseguite dal d.l. n.174/2012 (convertito dalla l.n.213/2012), nell'affermazione del carattere unitario della magistratura contabile, si pongono alla base della menzionata importante deliberazione, che ha individuato in esse un importante criterio di interpretazione delle norme che prevedono e disciplinano la responsabilità erariale di tipo sanzionatorio, a garanzia della effettività degli adempimenti ai quali sono tenuti gli Enti Locali per la concreta realizzazione degli equilibri di bilancio, oltre che del coordinamento della finanza pubblica e dell'unità economica del Paese. E ciò anche con riferimento alla corretta individuazione dell'organo al quale il sistema intesta l'esercizio del potere sanzionatorio, nei casi in cui le disposizioni normative non sono particolarmente chiare. E' il caso, ad esempio, della sanzione per la mancata redazione e/o pubblicazione della "relazione di fine mandato", ex art. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e s.mi.! Il comma 6 del citato art. 4, infatti, nel prevedere una specifica sanzione per il "mancato adempimento dell'obbligo di relazione e pubblicazione ... della relazione di fine mandato", non chiarisce quale sia l'organo (amministrativo o magistratuale, giurisdizionale o di controllo) al quale spetta il relativo potere. La Sezione di controllo, nel sollevare in proposito una C.d. "questione di massima" innanzi alla Sezione delle Autonomie, ha espresso il condivisibile convincimento che la sanzione per la mancata redazione e/ o pubblicazione della relazione di fine mandato debba essere applicata dalle Sezione giurisdizionali territoriali della Corte dei conti, su impulso della Procura Regionale, con le garanzie proprie del giudizio di responsabilità. La Sezione di controllo non ha mancato di evidenziare come le disposizioni del precitato art. 4 si inseriscano, in continuità logico giuridica, nel solco delle nuove fattispecie tipizzate di illecito amministrativo-contabile, espressamente rimesse dal legislatore alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti, per la miglior "tutela dei beni-valori fondamentali del sistema giuscontabile pubblico e, segnatamente, di quelli attinenti alla salvaguardia della sana gestione e degli equilibri di bilancio, oltre che del coordinamento della finanza pubblica e della unità economica della Repubblica" , Relativamente al contenzioso pensionistico, c'è da dire che la Sezione non ha arretrato, posto che il numero dei giudizi definiti nell'anno 2014 ha superato il carico iniziale. In cifre: all'inizio del 2014 erano pendenti 127 giudizi e nel corso dell'anno ne sono stati introitati 40, per un totale di 167 giudizi. Ne sono stati definiti 94 e a fine anno il carico residuo era sceso a 73 giudizi. Questo significa che i ricorrenti hanno la ragionevole certezza che, salvo casi particolari richiedenti approfondimenti istruttori, i loro ricorsi sono decisi nell'arco di un anno o poco più. La materia delle pensioni di guerra è da tempo esaurita, anche se nella statistica è tuttora evidenziata la pendenza di 4 giudizi: si tratta però di ricorsi depositati o riassunti tra il 2012 e il 2013, e in via di esame. Il contenzioso pensionistico, che nell'anno 2014 ha dunque subito una forte contrazione, suggerisce alcune riflessioni. Tale contrazione in larga parte sembra dovuta alle norme che, innalzando la soglia del collocamento in quiescenza, per requisiti anagrafico-contributivi di maggiore consistenza e rigidità, hanno -di fatto- ridotto notevolmente il numero dei nuovi pensionati. Alcune delle sentenze emesse dalla Sezione nel 2014, del resto, hanno riguardato proprio l'applicazione della c.d. "riforma Fomero" a numerosi dipendenti dell'Amministrazione Scolastica, in relazione al nuovi requisiti anagrafico-contributivi fissati dall'art. 12 del d.l. n.78/2010, convertito dalla l. 122/2010, In rapporto alla pensionabilità del personale stesso esclusivamente all'inizio del nuovo anno scolastico, secondo le regole peculiari che ne disciplinano il rapporto di lavoro. Ulteriori fattori di contrazione del contenzioso pensionistico sono rinvenibili nella ormai risalente eliminazione del servizio militare "di leva", che ha sostanzialmente azzerato le controversie per le c.d. "pensioni militari tabellari", nonché nella recente revisione delle pensioni privilegiate ordinarie, militari e civili, ex art. 6 del d.l. n. 201/2011 (convertito dalla l. n. 214/2011) e nel naturale esaurirsi delle pensioni di guerra. Nella materia dei recuperi degli indebiti pensionistici, si è registrato un incremento delle controversie, soprattutto per le ipotesi di indebiti da conguagli tra il maggior trattamento provvisorio di quiescenza e quello definitivo, di consistenza minore. La causa più frequente di simili indebiti è costituita dagli errori commessi dall'Amministrazione datrice di lavoro nella trasmissione dei dati pensionistici all'INPDAP, ora INPS-Gestione ex INPDAP. Trattasi di errori che, in quanto propri dell' Ente datore di lavoro, escludono la responsabilità del pensionato-lavoratore, nel CUI confronti non è possibile ripetere l'indebito, secondo l'indirizzo delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ed inducono perciò l'Istituto previdenziale ad agire in ((rivalsa" nei confronti dell'Ente datore di lavoro. Il fenomeno incardina delle controversie tra Enti pubblici, in materia di pensione, riservate anch'esse alla cognizione della Corte dei conti. Infine, la materia dei conti giudiziali. Prima alcune brevi notazioni, per inquadrare la materia. Il giudizio sui conti costituisce storicamente l'originaria espressione della giurisdizione della Corte dei conti, cui infatti, nella legge istitutiva del 1862, era attribuito il compito di "Giudica(re) dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi". L'esame giudiziale dei conti resi dagli agenti contabili mirava - e ancora mira - ad assicurare il controllo giurisdizionale sulla gestione del pubblico denaro. L'originaria attribuzione della giurisdizione sui conti fu recepita nella Carta costituzionale del 1948. Ed infatti in relazione a tale giudizio non è necessaria alcuna interposizione legislativa, essendo esso ricompreso nella immediata forza cogente dell'art. 103 della Costituzione: si richiama qui la pronuncia della Corte costituzionale n.114 del 1975, secondo cui "il pubblico denaro proveniente dalla. generalità dei contribuenti e destinati al soddisfacimento dei pubblici bisogni deve essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale." Questo giudizio negli anni ha perso parte della sua importanza, anche per effetto del più diretto ruolo nell'azione di contrasto al malaffare e alla cattiva amministrazione svolto dal giudizio di responsabilità amministrativa contabile. In tale quadro ha contribuito alla marginalizzazione di questo peculiare giudizio, la previsione normativa introdotta nel 1994 dell' automatica estinzione del giudizio di conto decorsi cinque anni dal deposito del conto da parte dell'agente contabile. Eppure questo giudizio conserva la sua attualità, a maggior ragione considerando la varietà e l'ampiezza dei nuovi fenomeni gestori di pubblico denaro (società di riscossione di pubbliche entrate, società di gestione di patrimoni pubblici, di parcheggi, implicanti il C.d. maneggio di denaro pubblico, etc.) Il giudizio di conto, il CUI procedimento purtroppo e ancora disciplinato da norme oramai datate, realizza, come per l'appunto ebbe a sottolineare la Corte costituzionale, la garanzia della correttezza della gestione del denaro pubblico: tale garanzia è particolarmente significativa a livello locale, dove l'esame giudiziale del conto reso dal "tesoriere", che di norma è una banca o istituto di credito, è svolto nell'interesse della comunità locale. Non da ultimo, l'esame del conto può far emergere illiceità dannose, sprechi, irregolarità contabili e quindi per la Procura regionale può essere una fonte di notizie di danno non trascurabile. Alcuni dati, relativi alla situazione umbra. Nel corso dell'anno 2014 sono stati approvati 82 conti giudiziali di agenti contabili statali e ne sono stati dichiarati estinti 83; alla data del 31 dicembre 2014 ne risultavano pendenti, per il comparto Stato, 243. Per gli enti locali la situazione è molto diversa: sono stati approvati con decreto presidenziale 105 conti (tesorieri, economi, etc.) e 4 sono stati avviati all'esame collegiale 'della Sezione, in pubblica udienza. Ne sono stati dichiarati estinti 8431: si tratta dunque di conti resi sino al 30 giugno 2009, che la Sezione non ha avuto modo di esaminare entro il quinquennio dal deposito. Sono ad oggi pendenti, per quanto riguarda gli enti locali, Circa 13.000 conti: si tratta peraltro di conti per così dire "tradizionali" (tesorieri, economi, etc.). mentre non si dispone ancora del dato relativo ai conti che dovrebbero rendere le nuove e/o diverse realtà gestorie. Per queste ultime, una volta che saranno identificate, sarà la Procura regionale a richiedere alla Sezione, attraverso lo strumento della istanza per resa di conto, il decreto che fissa il termine per il deposito del conto. Credo che dalle mie parole risulti chiara la volontà mia e della Sezione di accrescere l'impegno relativamente alla materia dei conti: il decreto che dichiara l'estinzione non può e non deve essere il quasi fisiologico epilogo dei conti giudiziali. Chiudo, scusandomi per il tempo che vi ho sottratto e ringraziandovi per la pazienza con cui mi avete ascoltato. E rischiando di abusarne fino in fondo, consentitemi di auspicare come il principio di legalità, più volte evocato nel mio intervento, principio che è guida e ispirazione del nostro operato di magistrati, Sia sempre anche il viatico che accompagni l'azione di chi, al vari livelli politici e amministrativi, affronta la gravosa responsabilità di amministrare la res publica.


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