(ASI) Viene pubblicata la circolare n.197 che attua le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Si riportano qui di seguito le novità salienti introdotte dalla circolare:
• La durata massima complessiva dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) non può superare i 24 mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazione salariale straordinaria. Nel caso del settore edile la durata massima è di 30 mesi.
• A partire dal 1° gennaio 2016 vengono abolite le commissioni provinciali per l’autorizzazione delle ore di CIGO; l’autorizzazione dei trattamenti ordinari viene disposta direttamente dalla Sede INPS territorialmente competente.
• Nella platea dei beneficiari della CIGO vengono inclusi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
• Per beneficiare della CIGO i lavoratori devono avere un’anzianità presso l’unità produttiva aziendale di almeno 90 giorni di effettivo lavoro. Sono inclusi nei 90 giorni anche i giorni di ferie, festività, infortunio e maternità obbligatoria.
• Il conguaglio, da parte delle Aziende, delle integrazioni anticipate ai lavoratori, viene sottoposto ad un termine di decadenza di 6 mesi e viene rivista la contribuzione a carico delle imprese con la rimodulazione delle aliquote contributive.
• La domanda può essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le domande riguardanti eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa intervenuti dal 24 settembre (giorno di entrata in vigore del decreto attuativo) al 2 dicembre (data di pubblicazione della circolare INPS in materia), il requisito di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare.
• La nuova disciplina si applica a tutte le domande di CIGO presentate a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione del lavoro antecedenti o iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto. In tale ultima ipotesi, tuttavia, non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni e rimangono immutate le modalità di presentazione della domanda, ai sensi della precedente disciplina.

Per gli approfondimenti e un quadro completo delle novità si fa riferimento al testo della circolare n.197.


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