277524410 280561744257305 8585402624155311752 n(UNWEB) Presentata in terza Commissione la proposta di legge “Norme per la promozione della parità retributiva tra i sessi, sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile e valorizzazione delle competenze delle donne”, di iniziativa dei consiglieri del Partito democratico Fabio Paparelli, Simona Meloni e Tommaso Bori.

La Commissione presieduta da Eleonora Pace ha deciso di aprire dopo l’istruttoria sull’atto una fase di partecipazione consultiva per ascoltare le associazioni del mondo femminile e gli altri soggetti portatori di interesse, allo scopo di condividere, migliorare e integrare la proposta di legge.

Paparelli ha ricordato come la proposta “si aggancia alla legge nazionale sul tema e concerne non solo la parità fra i generi ma anche la necessità di difendere il diritto di tutte e di tutti al lavoro e alla dignità e promuovere un’alleanza del mondo del lavoro per ridurre questo divario che penalizza le donne. Nel genere – ha spiegato il primo firmatario dell’atto - il lavoro ancora fa la differenza, con l’occupazione femminile che fa registrare un meno 1,1 rispetto al 2019. Stesso andamento per il tasso di disoccupazione. Le donne guadagnano molto meno degli uomini, la differenza misurata è pari al 5,3 per cento, nonostante il notevole numero di donne che sono laureate. Per queste ragioni riteniamo opportuno dare un contributo all’Assemblea legislativa con una proposta di legge che vuole ridurre questo gap e auspichiamo sia condivisa da tutti, prevedendo azioni concrete ed entrando nel vivo di una trasformazione necessaria in cui le donne non sono spettatrici del mondo lavorativo, ma al contrario assumono un ruolo fondamentale, nell'economia e nella società. E’ previsto anche un fondo regionale per le donne vittime di violenza, un impegno contro le molestie nei luoghi di lavoro e strumenti per la diffusione di una cultura paritaria nelle imprese e per la rappresentanza equa tra maschi e femmine nei ruoli apicali. La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione di uno ‘sportello donna’ nei centri per l'impiego, ed interventi a sostegno all'imprenditoria femminile nonché in tema di condivisione delle responsabilità di cura e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La legge riconosce la parità di genere quale presupposto per un sistema equo di cittadinanza, oltre che per lo sviluppo socioeconomico e propone una sorta di rivoluzione culturale, rispondendo ad esigenze urgenti generatesi anche a seguito della pandemia, che ha colpito severamente l'occupazione femminile. Sono presenti infine strumenti per l'attuazione della parità retributiva, l'inserimento e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, politiche attive e formazione per le nuove competenze, educazione finanziaria e incentivi per le imprese che assumono donne a tempo indeterminato”.

SCHEDA

L’articolo 1 afferma il riconoscimento della parità di genere e retributiva come uno dei valori fondamentali di cittadinanza e convivenza. L'articolo 2 detta le condizioni di premialità per superare la differenziazione retributiva. L'articolo 3 istituisce un REGISTRO DELLE IMPRESE VIRTUOSE in tema di parità di genere ai fini delle premialità da erogare. L'articolo 4 istituisce presso il Centro pari opportunità della Regione un OSSERVATORIO REGIONALE per monitorare il fenomeno della parità salariale. L'articolo 5 istituisce la GIORNATA REGIONALE PER LA PARITÀ RETRIBUTIVA da celebrarsi il 18 settembre di ogni anno. L'articolo 6 disciplina le modalità e i disincentivi nei confronti degli enti pubblici di pertinenza e nei confronti delle aziende private per contrastare il fenomeno dell'abbandono lavorativo da parte delle donne. L'articolo 7 disciplina gli interventi relativi a contributi e PREMIALITÀ per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità. L'articolo 8 si occupa delle iniziative formative volte a favorire il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro. Gli articoli 9 e 10 dettano misure per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e delle donne con disabilità. L'articolo 11 istituisce lo SPORTELLO DONNA presso i Centri per l'impiego con l'obiettivo di promuovere l'inserimento lavorativo delle donne. L'articolo 12 istituisce un FONDO DI MICROCREDITO esclusivamente dedicato a promuovere attività di piccola impresa per le donne in situazione di disagio sociale. L'articolo 13 introduce nell'ordinamento regionale misure, relative alla propria organizzazione interna, tese a favorire un maggior benessere lavorativo del personale femminile. L'articolo 14 ha come obiettivo il SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA FEMMINILE attraverso una riserva speciale nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per sostenere l'accesso al credito di imprese umbre a prevalenza di partecipazione femminile. Gli articoli 15 e 16 dettano disposizioni per garantire un'adeguata presenza delle donne negli organi di amministrazione e di controllo delle partecipate della Regione e nelle Giunte degli enti locali. L'articolo 17 disciplina le modalità di erogazione di CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI familiari tesi a favorire la conciliazione del lavoro e della cura della famiglia per nuclei familiari con ISEE basso. L'articolo 18 detta norme di indirizzo per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. L'articolo 19 prevede sgravi IRAP per le aziende che assumono personale femminile. L'articolo 20 disciplina i criteri base per l'emanazione da parte della Giunta regionale del Regolamento attuativo della legge. Gli articoli 21 e 22 attengono alla clausola valutativa ed alla norma finanziaria per sostenere gli impegni della legge stessa.


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