Assessore De Luca(UNWEB)  – Perugia,  Su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, Thomas De Luca, la Giunta regionale dell'Umbria ha adottato la delibera contenente "Linee guida per la valutazione dell'impatto odorigeno". Questa misura rappresenta uno strumento fondamentale definendo procedure univoche per il rilascio dei titoli abilitativi e la gestione dei casi critici. Il provvedimento colma una lacuna normativa, poiché fino ad ora la Regione Umbria non era dotata di norme specifiche in materia di emissioni odorigene.

"Con l'adozione di queste linee guida - dichiara l'assessore Thomas De Luca - dotiamo finalmente la Regione di uno strumento operativo che ci permette di affrontare in modo sistematico il problema delle emissioni odorigene. Il documento stabilisce criteri precisi e livelli di approfondimento per i nuovi impianti, ma soprattutto offre una procedura chiara e condivisa per la gestione dei casi critici, garantendo la tutela dei ricettori sensibili e la salute dei residenti. Con il Tavolo Tecnico coordinato dai Comuni, assicuriamo una risposta rapida e l'impegno congiunto di tutti gli enti coinvolti per il miglioramento della qualità ambientale".

L'obiettivo è l'adozione di un quadro normativo regionale per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006, integrando gli indirizzi forniti dal Decreto Direttoriale n. 309/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in materia di emissioni odorigene di impianti e attività. Tali indirizzi forniscono un quadro di riferimento essenziale per i procedimenti istruttori e decisionali in materia di autorizzazioni ambientali. Il disturbo olfattivo e la sua percezione soggettiva è un problema complesso che può compromettere il benessere umano e generare fastidio e conflitti tra i cittadini e le attività produttive.

Le linee guida stabiliscono criteri e condizioni per valutare le emissioni odorigene generate da impianti o attività con potenziale impatto olfattivo. Si applicano a tutti i nuovi impianti e le nuove attività che, a causa delle loro lavorazioni, possono ragionevolmente generare emissioni odorigene, come specificato nella Tabella 1 allegata alle Linee Guida. Gli approfondimenti sono richiesti per le attività soggette a diverse procedure autorizzative, tra cui: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per emissioni in atmosfera; Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); Autorizzazione alla Gestione dei Rifiuti (Art. 208 D.Lgs. 152/2006); Autorizzazione Unica per fonti rinnovabili (Biogas, Biometano e Biomassa); Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità (Screening). Le indicazioni si applicano anche agli impianti esistenti soggetti a rinnovo, riesame o modifica dell'Autorizzazione, e ai casi critici in presenza di ripetute segnalazioni di odori.

Vengono definiti tre diversi livelli di approfondimento tecnico per le relazioni allegate alle istanze di autorizzazione: ricognitivo, semplificato ed esteso. La scelta del livello dipende dalla tipologia di istanza e dal potenziale impatto. In particolare, per le procedure estese, gli studi devono prevedere l'uso di un modello di dispersione per dimostrare il rispetto dei "Valori di accettabilità del disturbo olfattivo presso i ricettori". Questi valori sono fissati in funzione della sensibilità del ricettore (basata sulla classificazione ISTAT e sulle Zone Territoriali Omogenee)

Le linee guida definiscono in dettaglio la procedura per la "Gestione delle criticità correlate ad impianti esistenti" che si articola in tre fasi: indagine, imposizione modifica autorizzazione, verifica efficacia. In caso di criticità è prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico in cui il Comune, nella persona del Sindaco, assume un ruolo centrale, istituendo e coordinando il tavolo stesso al quale partecipano ARPA, AUSL e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, con il compito di valutare l'entità del disturbo, proporre ed attuare azioni di mitigazione.


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