Ricostruzione Marini(UNWEB) Perugia. “A soli tre mesi dall’inizio della crisi sismica, e ad un mese dalla drammatica scossa del 30 ottobre, sono state firmate e pubblicate le ordinanze del Commissario straordinario Vasco Errani che di fatto consentono l’avvio della ricostruzione degli edifici lievemente danneggiati. Si tratta di un atto di grandissima importanza perché ci permette, mentre continuiamo nell’azione di assistenza alle popolazioni, di far partire parallelamente la ricostruzione”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, anche nella veste di vice commissario per la ricostruzione, commentando le tre ordinanze firmate dal Commissario straordinario, Vasco Errani, relative a interventi di ripristino di immobili con danni lievi, alla delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e altre strutture agricole dichiarate inagibili, e per la ripartizione del personale tecnico ed amministrativo da assumere a supporto delle strutture che si occupano di ricostruzione.


“Per la prima volta – prosegue Marini – cittadini, imprenditori, titolari di attività economiche, ed altri soggetti, possono avviare da subito gli interventi per la riparazione dei danni, senza peraltro doversi far carico di anticipazioni economiche, sia per ciò che riguarda la progettazione che la realizzazione degli interventi, ciò in virtù dell’accordo tra Stato e sistema bancario che garantirà il pagamento diretto a professionisti e imprese dei relativi costi. Ma ancor più importante e significativo è il fatto che ciò avverrà ‘a burocrazia zero’. Vale a dire i titolari del diritto agli interventi di ripristino non dovranno attendere alcuna autorizzazione e la procedura potrà essere avviata subito dopo la semplice presentazione della documentazione”.
“Una immediata ricostruzione degli immobili classificati come ‘lievemente’ danneggiati potrà per un verso garantire in tempi brevi il rientro di molti cittadini nelle loro case, e per l’altro verso permetterà – ha concluso Marini - la ripresa di attività economiche, come quelle commerciali, professionali, ricettive e della ristorazione, e le altre attività produttive i cui immobili hanno subito, appunto, danni lievi”.
Dare urgente avvio agli interventi per il ripristino immediato della agibilità di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo che hanno subito danni lievi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, consentendo a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni: è questo l’obiettivo dell’ordinanza del commissario per la ricostruzione Vasco Errani (la n.4 del 17 novembre 2016), in vigore da ieri, che definisce criteri, modalità e procedure per l’avvio dei lavori e per la loro conclusione, vincoli, termini per l’accesso alla domanda di contributo.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione limitatamente agli immobili adibiti a uso abitativo o ad attività produttiva con danni lievi attestati dalle schede “Aedes” o che sono dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede “Fast”, e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall’autorità competente. Per questi immobili, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite con l’ordinanza, salva la facoltà di richiedere l’accesso ai contributi per i lavori eseguiti.
L’ordinanza stabilisce anche la classificazione degli edifici interessati. Quanto ai danni, in un allegato si fissano i criteri per l’individuazione della soglia di danno lieve per edifici in muratura o in cemento armato a destinazione prevalentemente abitativa o assimilabile e per gli edifici con prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, alberghi, aziende agrituristiche. La comunicazione del danno può essere presentata purché all’interno di un edificio sia presente almeno una unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attività produttiva, oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea o parziale ovvero di dichiarazione di non utilizzabilità.
Nell’ordinanza sono poi fissate le norme relative alla presentazione della comunicazione di avvio dei lavori e all’avvio dei lavori stessi, con alcuni vincoli circa il rispetto delle normative di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
I lavori devono essere ultimati entro sei mesi di concessione del contributo, pena la decadenza dal contributo, con la possibilità di richiedere una proroga che il Comune, per giustificati motivi, può autorizzare per non più di due mesi.
Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, l’inizio dei lavori è subordinato all’autorizzazione della Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici.
L’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto e 30 ottobre, è volta a tamponare l'emergenza degli allevatori e consente di velocizzare la delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi, che sono crollati o hanno subito danni gravi, presso strutture temporanee realizzate in prossimità degli attuali insediamenti, in modo da consentire la prosecuzione delle attività produttive.
In seguito all’ordinanza i presidenti delle Regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche, possono autorizzare, ove necessario, la fornitura ed installazione di impianti temporanei di delocalizzati per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi e, qualora i singoli operatori ne facciano richiesta, concedere l’autorizzazione ad eseguire autonomamente gli interventi, nonché autorizzare gli operatori all’acquisto o al noleggio delle attrezzature che garantiscono la continuità dell’attività produttiva, se quelle precedenti risultino danneggiate e inutilizzabili.
La richiesta di delocalizzazione temporanea può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità totale o parziale, a seguito di verifica con scheda AeDES, ovvero dichiarazione di non utilizzabilità degli edifici destinati ad attività produttiva a servizio dell’impianto zootecnico, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e dell’articolo 9 del decreto legge n. 205 del 2016. La richiesta deve essere corredata da relazione tecnica a firma di un professionista abilitato con allegata la planimetria dell’area interessata e gli eventuali ulteriori impianti e attrezzature necessari per garantire la continuità dell’attività produttiva, per le quali si richiede l’autorizzazione all’acquisto o al noleggio. Il Presidente della Regione territorialmente competente, esperiti gli opportuni accertamenti, rilascia l’autorizzazione fornendo tutte le indicazioni per la realizzazione degli interventi.
L’importo massimo delle spese relative alla realizzazione degli interventi è calcolato prendendo a riferimento per ogni territorio il valore offerto dalle varie imprese che sono risultate aggiudicatarie nella gara espletata dalla Regione Lazio per le varie tipologie, mentre il rimborso concedibile è pari al 100 per cento delle spese autorizzate e sostenute, comprensive di IVA. La domanda di rimborso delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi, che sarà erogato, previa verifica dell’esecuzione degli interventi e della documentazione richiesta, dovrà essere presentata dall’operatore al presidente della Regione, nel termine di 30 giorni dalla conclusione degli interventi, ovvero dalla presentazione di uno o più stati di avanzamento.
Alla domanda devono essere allegati il computo delle lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.
L’ordinanza stabilisce che gli impianti e le attrezzature temporanee delocalizzate sono finalizzati esclusivamente ad assicurare il ricovero degli animali e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi danneggiati e che gli stessi saranno rimossi a cura dell’operatore interessato entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi. Anche le spese di rimozione sono rimborsate.


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