tribunale federale nazionale 1 e1533207350653 495x318(ASI) Il Tribunale Federale Nazionale picchia duro: spedisce il Palermo in serie C e riscrive la classifica della cadetteria. Il Perugia è ora virtualmente nei play off, anche se si dovrà  attendere il giudizio d’appello alla Corte Federale (cui il Palermo ha già preannunciato ricorso)  previsto in tempi brevi, in attesa del quale, nel frattempo, i play off della serie B saranno rinviati. Qualora la sentenza venisse confermata in secondo grado, sarebbe salvo il Venezia di Cosmi, mentre a disputare i playout contro la Salernitana sarebbe il Foggia. Per quanto riguarda gli spareggi promozione,  nel primo turno preliminare si incrocerebbero Verona (5°) contro Perugia (8°) e Spezia (6°) contro Cittadella (7°). In semifinale al Benevento toccherebbe la vincente di Spezia-Cittadella, al Pescara la vincente di Verona-Perugia.

Il TFN, dopo aver dichiarato ammissibile l’istanza di intervento del Benevento in quanto portatore di un “interesse in classifica”, ha dichiarato inammissibile il deferimento dell’ex presidente Zamparini per questioni procedurali, accogliendo così la richiesta dei suoi difensori. Per il resto, però, il TFN ha sostanzialmente accolto le tesi della Procura Federale, e dichiarato che il procedimento davanti alla giustizia sportiva può proseguire anche in pendenza di quello penale (nel quale il Palermo si era salvato dal fallimento) per “la piena indipendenza dell’azione disciplinare sportiva da quella penale per i medesimi fatti”, in base all’art. 38, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI. Ciò, ha sentenziato il Tribunale, “anche a prescindere dalle attuali vicende societarie (il Palermo è nel frattempo passato di proprietà al Gruppo Arkus Network, n.d.r.) e dalle evoluzioni delle stesse”, poiché “l’esame delle condotte non può che essere riferito al momento storico in cui si sono verificati i fatti ed al contesto in cui gli stessi sono stati posti in essere, in relazione alle condotte materiali realizzate all’evidente fine di rappresentare una realtà economico finanziaria ben diversa rispetto alla realtà della società odierna deferita”. Il Tribunale ha concluso dunque che “Il quadro probatorio emerso dagli innumerevoli gravi indizi cristallizzati nel corso delle tre fasi del giudizio cautelare è idoneo ad individuare le specifiche attività poste in essere finalizzate alla realizzazione dello scopo sopra indicato (di falsificazione dei bilanci, n.d.r.). Come si evince dall’emblematica ricostruzione dei fatti come evidenziata negli atti penali, gli odierni deferiti, unitamente allo Zamparini, nel periodo in questione hanno ripetutamente perpetrato gli illeciti contestati; ciò è corroborato anche dalla notevole mole di intercettazioni che hanno dato piena conferma dell’impianto accusatorio”.

Di seguito il dispositivo della sentenza.

Le sanzioni. Il Collegio ritiene che il quadro emerso dalle vicende sopra descritte appare in tutta la sua gravità, idoneo a porre in evidenza il compimento di una sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita. A fronte di tali circostanze, è derivato il compimento di attività chiaramente elusive, idonee a non fotografare la reale situazione della società, proseguite ininterrottamente dal 2015 al 2018 e aventi il loro apice relativamente al bilancio al 30 giugno 2016 le cui alterazioni, per quanto risulta dagli atti oggetto del giudizio, hanno consentito di conseguire l’iscrizione al campionato di calcio 2017/2018. A fronte, pertanto, delle riconosciute responsabilità degli odierni deferiti ed in ragione della gravità degli illeciti, il Tribunale ritiene di accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento nei confronti di Zamparini Maurizio; Per il resto irroga le seguenti sanzioni: – Giammarva Giovanni, inibizione di anni 2 (due) – Morosi Anastasio, inibizione di anni 5 (cinque) e preclusione ex art. 19, comma 3 del CGS FIGC; – Società US Città di Palermo Spa, retrocessione all’ultimo posto del Campionato di SERIE B della stagione sportiva in corso 2018/2019. Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare Dr. Cesare Mastrocola “” Pubblicato in Roma il 13 maggio 2019. Il Segretario Federale Il Presidente Federale Antonio Di Sebastiano Gabriele Gravina.

Daniele Orlandi – Agenzia Stampa Italia


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