(UNWEB) L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato, con 15 voti favorevoli e due astenuti, le “Linee guida della programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa in Umbria per gli anni 2022-23, 2023-24, 2024-25”, atto amministrativo che indica i criteri per stabilire il dimensionamento delle scuole e gli indirizzi formativi presenti o attivabili sul territorio. Hanno votato favorevolmente Lega, FdI, FI, Tesei per l’Umbria, Patto civico e Gruppo misto; astenuti i consiglieri Simona Meloni (Pd) e Thomas De Luca (M5S).
Un “Osservatorio interistituzionale permanente”, coordinato dalla Giunta regionale, con il coinvolgimento anche delle parti economiche e sociali più rappresentative della regione, dovrà monitorare l’evoluzione del contesto socio-economico regionale in termini di andamento demografico, mercato del lavoro, servizi alla popolazione e altre analisi di contesto ritenute strategiche. Attenzione alle aree interne e marginali, verifica della possibilità di deroghe anche per un numero di pochi alunni per singola classe, salvaguardia della funzione sociale e culturale della scuola come presidio sul territorio e contrasto alla dispersione scolastica.
Nell’atto si legge che per richiedere l’attivazione di un liceo sportivo o musicale sarà necessario il parere dell’Ufficio scolastico regionale. Il limite di tempo per gli indirizzi non attivati scende da tre anni a due. Le richieste formulate dalle Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, e dai Comuni, corredate dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle degli Enti locali, dovranno essere presentate contemporaneamente alle Province e all’Ufficio scolastico regionale entro e non oltre il 25 settembre. Le Province, entro e non oltre il 15 novembre, dovranno inviare alla Regione Umbria e all’USR per l’Umbria, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito, la proposta di Piano provinciale relativo alla programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa, che l’Assemblea legislativa dovrà approvare entro il 31 dicembre.
Nel dettaglio, ecco quanto prevedono le linee guida della Regione: DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - La soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia, rientra nella competenza regionale. L’ordinamento attuale stabilisce che con un numero di alunni inferiore a 600 unità non è prevista l’assegnazione di un dirigente scolastico a tempo indeterminato. Le linee guida prevedono quindi di strutturare scuole con non meno di 600 alunni e non più di 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo, numero ridotto a 400 alunni per i Comuni montani. Tutte le situazioni “in deroga” dovranno entrare a far parte del successivo Piano della programmazione territoriale e dell’offerta formativa che l’Assemblea legislativa approverà entro il 31 dicembre. Eventuali proposte di mantenere istituzioni scolastiche autonome con un numero inferiore a 400 o a 600 studenti dovranno essere motivate da: scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento; sussistenza di condizioni particolari di isolamento per scarsità di collegamenti con mezzi di trasporto pubblici; specificità dei territori, se sia presente dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. Il limite massimo di 900 alunni potrà essere superato dagli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, da quelli comprensivi e dagli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico.
OFFERTA FORMATIVA - Per quanto riguarda la programmazione territoriale dell’offerta di istruzione delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, nell’azione di razionalizzazione della rete scolastica si conferma l’indirizzo a favore della diffusione del modello organizzativo verticale, relativo agli Istituti comprensivi statali - composti di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ritenuto particolarmente efficace in relazione ad alcuni aspetti fondamentali per la qualità dell’offerta, quali la continuità didattica, l’integrazione fra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, nonché la realizzazione di economie di scala nell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali, anche in funzione di una più razionale distribuzione territoriale dell’esistente offerta di istruzione. Un modello organizzativo che si colloca anche nel processo evolutivo dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni. I soggetti istituzionali coinvolti, nella prospettiva di corretta programmazione dell’offerta formativa, sono chiamati a verificare le situazioni ove permangono criticità relative ai punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado) o alla presenza di plessi in cui sono presenti pluriclassi. La Regione ritiene utile avviare, nelle specifiche realtà territoriali, un confronto permanente di approfondimento tra i diversi livelli istituzionali, le parti sociali e le diverse rappresentanze del territorio per la valutazione dei casi specifici, per superare ogni elemento di criticità che caratterizzi le realtà locali, in funzione di un duplice obiettivo: salvaguardare l’insostituibile funzione sociale e culturale della scuola per il presidio e lo sviluppo dei diversi territori, da un lato, sostenere elevati livelli di qualità ed efficacia dei percorsi didattici, utili anche a contrastare il fenomeno delle dispersione scolastica, dall’altro. A tal fine è individuata, in funzione della composizione numerica delle classi, la possibilità di deroghe fino ad un livello minimo di 5 alunni per singola classe. La programmazione territoriale dell’offerta di istruzione delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo deve tener conto che tutte le nuove attivazioni (di nuove sezioni), i prolungamenti di orario di attività delle sezioni e le attivazioni degli indirizzi musicali nelle scuole secondarie di I grado sono subordinate alle disponibilità di organico. La richiesta di attivazione dell’indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado deve essere subordinata all’esistenza di un raccordo con sedi di liceo musicale o presenza di condizioni utili a tal fine.
NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO - Nelle rispettive proposte di piano dell’offerta formativa, nuovi indirizzi di studio aggiuntivi possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell’istituto scolastico e del territorio. Inoltre non possono essere istituiti, negli Ambiti funzionali territoriali, indirizzi già esistenti, fatti salvi i casi di oggettive e rilevanti esigenze, tenuto conto delle previsioni relative agli organici. Le due Province devono raccordarsi per verificare l’esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.
LICEO MUSICALE E COREUTICO - L’istituzione di nuovi licei musicali e coreutici può essere perseguita, nell’ambito delle esistenti autonomie scolastiche, a determinate, tra cui la stipula di apposite convenzioni con i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento in considerazione dei possibili sbocchi occupazionali e subordinatamente alla verifica dell’effettiva sostenibilità di tale istituzione nel medio e lungo periodo. Inoltre, per l’istituzione dei Licei Musicali e Coreutici è richiesto un preventivo parere da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, parere che va richiesto da parte delle Province nel corso del proprio iter istruttorio.
LICEO SPORTIVO - Le sezioni ad indirizzo sportivo all’interno dei Licei Scientifici potranno essere attivate, nell’ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento. Potranno essere previste ulteriori sezioni qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempre purché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale. Anche in questo caso serve il parere dell’Usr.
LICEO INTERNAZIONALE E LICEO EUROPEO - Considerato che per questi indirizzi non è stata ancora avviato l’iter per l’emanazione della normativa di riordino, non si procederà all’attivazione di Liceo con opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo, fino a diversa disposizione ordinamentale da parte del competente Ministero dell’Istruzione.
DECADENZA DELLE PROPOSTE NON REALIZZATE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA - A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 gli indirizzi e le relative eventuali articolazioni ed opzioni presenti nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo due anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito della ricognizione effettuata dalle Province, in collaborazione con l’USR, che verrà trasmessa alla Regione nella proposta di Piano. Tale proposta di soppressione degli indirizzi verrà ratificata nel Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa approvato dall’Assemblea Legislativa e infine comunicata all’USR, che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.