293346165 350360660610746 439119212144891976 n(UNWEB) L’Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all’unanimità dei presenti (18) il disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale, che ha assorbito anche proposte di un altro analogo atto di iniziativa dei consiglieri della Lega, Stefano Pastorelli e Valerio Mancini.

Le modifiche sono relative al Testo unico per le Foreste (legge regionale 28/2001) e sono principalmente legate alle conseguenze della costituzione di una specifica Direzione foreste all’interno del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha portato, nel 2018 all’emanazione del decreto legislativo 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). È in vigore quindi una nuova norma nazionale che stabilisce i principi all'interno dei quali le Regioni possono muoversi. Le indicazioni, recepite in legge, dei due consiglieri della Lega prevedono la possibilità di transitare e sostare sulle strade di montagna con veicoli a motore, per accedere agli appostamenti fissi di caccia, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione.

Il relatore di maggioranza, Stefano Pastorelli (Lega) si è soffermato sui 22 articoli della legge spiegando le modifiche, per lo più di ordine tecnico e di drafting. Il relatore di minoranza, Michele Bettarelli (Pd) nel sottolineare come il suo collega di maggioranza abbia fatto una disamina prettamente tecnica del testo, ha rinunciato alla sua relazione dicendosi d’accordo con quanto esposto.

Anche l’assessore Roberto Morroni ha ripercorso le numerose modifiche legislative che negli anni hanno apportato modifiche alla normativa regionale.

SCHEDA : A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, in materia ambientale, i principi vengono stabiliti dallo Stato. Una nuova norma nazionale stabilisce i principi all'interno dei quali le Regioni possono muoversi. Sono due gli aspetti principali su cui si è intervenuti: sono stati uniformati aspetti e definizioni con quanto stabilito dalla norma nazionale e l’obbligo di recepire quanto emerso nei decreti ministeriali attuativi. Sono stati previsti alcuni aggiustamenti di drafting e perfezionamenti emersi nel ricontrollo della norma. Gli aspetti che riguardano il richiamo al Decreto legislativo in questione sono relativi alla definizione di BOSCO che viene stabilita dallo Stato e su cui le Regioni possono soltanto prevedere ulteriori criteri più restrittivi o limitativi. Nello specifico, per la definizione di ‘bosco’ non si parla più di almeno 20 metri di larghezza (fermo restando la superficie minima di 2mila mq e la copertura di almeno il 20 per cento), ma di larghezza ‘media’. Altri aspetti recepiti, a livello regionale, riguardano la nuova impostazione della pianificazione regionale (ora definito ‘PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE’): viene prevista la redazione di una strategia forestale nazionale all’interno della quale le Regioni possono, attraverso programmi regionali, dettagliare e meglio puntualizzare i filoni di attività e di azioni già stabiliti a livello nazionale e cioè nella Strategia forestale nazionale approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 9 febbraio. La strategia forestale nazionale ha una validità ventennale con un monitoraggio e revisione con cadenza quinquennale. Pertanto l’orizzonte del Piano regionale, redatto nel 2008, dovrà essere riformulato per essere aderente e conseguente alla strategia nazionale. Altre piccole modifiche riguardano il concetto di piano forestale comprensoriale. Sono state recepite altre indicazioni nazionali contenute in appositi decreti.


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