291500265 341377028175776 1296754183573928614 n(UNWEB) La Seconda Commissione, presieduta da Valerio Mancini, con i voti favorevoli dei commissari di maggioranza (5) e l’astensione di quelli della minoranza (3) ha dato il via libera al disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale che prevede modifiche al Testo unico per le Foreste (legge regionale 28/2001). Le modifiche legislative sono principalmente legate alle conseguenze della costituzione di una specifica Direzione foreste all’interno del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha portato, nel 2018 all’emanazione del decreto legislativo 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). È in vigore quindi una nuova norma nazionale che stabilisce i principi all'interno dei quali le Regioni possono muoversi.

Accolta una ulteriore proposta di modifica al Testo originario promossa dai consiglieri della Lega, Stefano Pastorelli e Valerio Mancini: viene prevista la possibilità di transitare e sostare sulle strade di montagna con veicoli a motore, per accedere agli appostamenti fissi di caccia, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione.

L’iter dell’atto prevede ora il passaggio in Aula per il voto finale. Relatori saranno: per la maggioranza, Stefano Pastorelli (Lega); per la minoranza, Michele Bettarelli (Pd).

SCHEDA

A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, in materia ambientale, i principi vengono stabiliti dallo Stato. Una nuova norma nazionale stabilisce i principi all'interno dei quali le Regioni possono muoversi. Sono due gli aspetti principali su cui si interviene: uniformare aspetti e definizioni con quanto stabilito dalla norma nazionale e l’obbligo di recepire quanto emerso nei decreti ministeriali attuativi. Vengono anche previsti alcuni aggiustamenti di drafting e perfezionamenti emersi nel ricontrollo della norma. Gli aspetti che riguardano il richiamo al Decreto legislativo in questione riguardano la definizione di bosco che viene stabilita dallo Stato e su cui le Regioni possono soltanto prevedere ulteriori criteri più restrittivi o limitativi. Nello specifico, per la definizione di ‘bosco’ non si parla più di almeno 20 metri di larghezza (fermo restando la superficie minima di 2mila mq e la copertura di almeno il 20 per cento), ma di larghezza ‘media’. L’obiettivo è quello di escludere ogni dubbio interpretativo della norma. Altri aspetti recepiti a livello regionale riguardano, la nuova impostazione della pianificazione regionale (ora definito ‘programma forestale regionale’): viene prevista la redazione di una strategia forestale nazionale all’interno della quale le Regioni possono, attraverso programmi regionali, dettagliare e meglio puntualizzare i filoni di attività e di azioni già stabiliti a livello nazionale e cioè nella Strategia forestale nazionale approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 9 febbraio. La strategia forestale nazionale ha una validità ventennale con un monitoraggio e revisione con cadenza quinquennale. Pertanto l’orizzonte del Piano regionale, redatto nel 2008 dovrà essere riformulato per essere aderente e conseguente alla strategia nazionale. Altre piccole modifiche riguardano il concetto di piano forestale comprensoriale. Verranno anche recepite altre indicazioni nazionali contenute in appositi decreti.


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