(UNWEB)  – La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alla Caccia Fernanda Cecchini, ha deliberato oggi la preadozione della modifica del calendario venatorio per la stagione 2019/2020 approvato il 17 maggio scorso che, nelle more dell’approvazione del Piano faunistico venatorio, non conteneva le ipotesi di apertura anticipata previste dalla legge nazionale sulla caccia (legge 157/1992, articolo 18 comma 2) contrariamente alla costante prassi adottata negli anni precedenti.

Con l’approvazione del Piano faunistico venatorio, con deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’8 agosto, è maturato il requisito previsto dalla normativa nazionale che rende possibile l’individuazione di giornate aggiuntive antecedenti l’apertura della terza domenica di settembre. L’eventuale introduzione di modifiche in tal senso al calendario venatorio interviene su di un atto obbligatorio per legge (ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 157/1992) ed è condizionata dal parere obbligatorio non vincolante dell’Ispra-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e della Commissione consiliare competente.

Solo e soltanto a seguito del perfezionamento dell’iter amministrativo dei due pareri consultivi la Giunta regionale potrà decidere in via definitiva la modifica al calendario venatorio 2019/2020 in vigore.

L’assessore Cecchini ha convocato al riguardo la Consulta faunistico venatoria, che si è riunita il 12 agosto scorso. Dalla riunione è emersa come ipotesi di lavoro per la modifica del calendario venatorio l’aggiunta al testo in vigore di due ulteriori giornate, individuate nelle date di domenica 1 settembre e domenica 8 settembre, limitatamente alle seguenti specie: tortora, gazza, cornacchia grigia e ghiandaia.

La Giunta regionale ha pertanto stabilito oggi di preadottare le seguenti modifiche del calendario venatorio per la stagione venatoria 2019/2020, così anche da renderlo omogeneo con le regioni confinanti:

- sostituire i punti 1 e 2 della lettera A con i seguenti:

1) a) i giorni 1 e 8 settembre (8 settembre fino alle ore 13.00) esclusivamente da appostamento temporaneo o fisso con richiami vivi alle seguenti specie: TORTORA - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA – GAZZA;

b) dal 15 settembre 2019 al 15 gennaio 2020 alle seguenti specie: CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA – GAZZA;

c) dal 15 settembre al 30 ottobre 2019: TORTORA;

d) dal 15 settembre al 30 dicembre 2019 alle seguenti specie: ALLODOLA - CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO - MERLO – QUAGLIA - STARNA – PERNICE ROSSA – SILVILAGO;

2) dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020 alle seguenti specie: ALZAVOLA – GERMANO REALE – MARZAIOLA – COLOMBACCIO - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;

- sostituire il primo paragrafo della lettera C con il seguente:

“Nel mese di settembre, fatto salvo quanto previsto alla lett. A punto 7 la caccia è consentita i giorni: domenica 1, domenica 8, domenica 15, mercoledì 18, sabato 21, domenica 22, mercoledì 25, sabato 28 e domenica 29; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì”.

- inserire alla lettera D:

• il 1 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,30;

• il 8 settembre dalle ore 6,15 alle ore 13,00;

- aggiungere alla lettera F il seguente punto:

“9) I giorni 1 e 8 settembre l’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall’orario di caccia di cui al punto D e l’appostamento temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela o equivalenti che possono essere rivestiti con materiale vegetale, fatti salvi i divieti di cui al precedente punto B 2. A chi viola la presente disposizione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 39 comma 1 lett. nn) della legge regionale 14/1994”.

- inserire alla lettera G il seguente capoverso:

“- è vietata l’attività venatoria i giorni 1 e 8 settembre;”

sostituire alla lettera I il primo periodo con il seguente:

“L’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito dal 18 agosto al 12 settembre 2019 con esclusione dei giorni 1 e 8 settembre, dall’alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione”.

La proposta di preadozione della modifica del calendario venatorio verrà trasmessa alla III Commissione Consiliare permanente e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per l’acquisizione dei pareri prescritti, indispensabili per l’approvazione definitiva.

 

 

REGIONE UMBRIA
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2019/2020
L’ESERCIZIO VENATORIO NELLA STAGIONE 2019/2020 E’ CONSENTITO CON LE SEGUENTI MODALITA’:
A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
1) dal 15 settembre 2019 al 30 dicembre 2019 alle seguenti specie: ALLODOLA - CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO - MERLO – QUAGLIA - STARNA –PERNICE
ROSSA - SILVILAGO;
2) dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020 alle seguenti specie ALZAVOLA – GERMANO REALE – MARZAIOLA – COLOMBACCIO - CORNACCHIA GRIGIA –
GHIANDAIA – GAZZA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA -
MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;
3) dal 15 settembre 2019 al 31 ottobre 2019 alle seguenti specie : TORTORA;
4) dal 15 settembre 2019 al 30 novembre 2019 per la specie FAGIANO femmina
5) dal 15 settembre 2019 al 8 dicembre 2019 alla specie: LEPRE;
6) dal 6 ottobre 2019 al 5 gennaio 2020 alla specie CINGHIALE nelle forme consentite; in relazione all'attività di controllo della specie effettuata direttamente ai sensi dell'art. 28
della L.R. n. 14/94, potranno essere predisposti interventi di contenimento alla specie cinghiale nei giorni di settembre in cui è consentito il prelievo venatorio di cui alla lett. C).
La caccia al CINGHIALE nelle forme permesse è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo di questa specie si raccomanda l’utilizzo di
munizioni atossiche.
7) E’ autorizzata con apposito atto dirigenziale, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO e CAPRIOLO ,
in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 16 giugno 2019 al 14 luglio 2019 e dal 18 agosto 2019 al 5 ottobre 2019 e dal 6 gennaio 2020 al 15 marzo 2020, in
modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni martedì e venerdì. Per il prelievo di queste specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche.
8) Nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 6) e 7), effettuato comunque nel
rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 15 settembre 2019 e termina il 30 dicembre 2019, con esclusione delle specie FAGIANO (maschio e femmina), VOLPE,
GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 30 gennaio 2020. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il
15 settembre 2019 e termina il 30 gennaio 2020.
9) Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi l’Amministrazione Regionale si riserva al possibilità di sospendere la caccia
alla specie in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi, adottando un provvedimento di sospensione con determinazione dirigenziale e
relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.
10) La caccia alla specie pernice rossa è consentita esclusivamente nella porzione di territorio regionale ricompresa tra il confine occidentale e la S.S. 3 Flaminia.
B) DIVIETI.
1) E’ vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
2) E’ vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante
appartenenti alla flora spontanea protetta.
3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi.
I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 30 gennaio 2020 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita
esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l’ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, è consentita esclusivamente
con il cane, solamente all’interno di superfici boscate; nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzavola, germano reale, marzaiola, beccaccino, canapiglia, codone,
fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione), in forma vagante, è consentita anche con l’ausilio del cane in prossimità di
laghi e di fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d’acqua. L’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo
nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 6 .
5) La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca, è vietato l’ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
C) GIORNI Dl CACCIA.
Nel mese di settembre, fatto salvo quanto previsto alla lett. A punto 7 la caccia è consentita i giorni: domenica 15, mercoledì 18, sabato 21, domenica 22, mercoledì 25, sabato
28 e domenica 29; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedì e venerdì.
Nel periodo compreso tra il 7 ottobre 2019 ed il 30 novembre 2019 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per 2 ulteriori
giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita
casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (ott. - nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.
D) GIORNATA VENATORIA.
l’ esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
· dal 15 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
· dal 1 ottobre al 16 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
· dal 17 ottobre al 27 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
· dal 28 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
· dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
· dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
· dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
· dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
· dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;
Fanno eccezione:
o la caccia di selezione agli ungulati è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
o la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima degli orari di cui sopra;
E) CARNIERE
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
1) FAGIANO - STARNA – LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
2) QUAGLIA, CODONE, PAVONCELLA: 5 capi con un massimo di 25 capi a stagione;
3) TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO - MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente;
4) ALLODOLA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione;
5) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE -
BECCACCINO - FRULLINO – COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
6) MORIGLIONE: 2 capi con un massimo di 10 capi a stagione;
7) BECCACCIA: 3 capi con un massimo di 20 capi a stagione;
8) TORTORA: 5 capi con un massimo di 20 capi a stagione.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.
F) APPOSTAMENTI.
Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:
· Oasi di protezione;
· Zone di ripopolamento e cattura;
· Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso. Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una
distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti
entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario
ovvero il concedente dell’appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l’area di pertinenza.
2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di
protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la
necessità, il proprietario ovvero il concedente dell’appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l’area di pertinenza.
3) Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da più di
due persone contemporaneamente.
5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10
unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento
meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6) Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati dall'esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l’obbligo di rimuovere tutti i materiali
usati per l’allestimento dell’appostamento. Nell’allestimento dell’appostamento è consentita l’apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.
7) E’ proibita la caccia in botte.
8) E’ assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.
G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.
E’ vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi montani indicati nell'elenco in calce al presente Calendario venatorio.
Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all’interno di ambiti protetti:
- è vietata l’attività di addestramento cani prima del 1 settembre;
- nel mese di gennaio è consentita l’attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
- nei mesi di gennaio è consentita l’attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
- nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l’uso dei pallini di piombo;
- è vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya fuligula).
H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata
prescelta al momento dell’inizio dell’attività venatoria che avviene con il caricamento dell’arma; i capi appartenenti alle specie di cui alla lettera E) devono essere annotati subito
dopo l'abbattimento. Nel caso in cui viene esercitata la caccia al cinghiale nelle forme consentite, nella medesima giornata non è possibile esercitare altre forme di caccia e deve
essere marcato esclusivamente lo spazio appositamente predisposto.
Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo. Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta
timbrata dalla Regione o dall’associazione, che ne attesta l’avvenuta riconsegna.
I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito dal 18 agosto al 12 settembre 2019, dall’alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di
ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt.
500 dalle Aziende faunistico-venatorie.
L) CONTROLLO DELLE SPECIE:
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, la Regione può autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i
periodi di caccia a determinate specie.
M) RESIDENZA VENATORIA.
1) Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati
stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di
caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di
provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.
2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori anagraficamente
residenti in Umbria, che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria
purchè iscritti in un ambito territoriale di caccia umbro.
3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni
che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 14 del regolamento
regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 1 ottobre.
4) La Regione e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell’ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che
prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).
N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:
E’ vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco
nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n.
7, all'interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno
la residenza venatoria nell’ATC dove ricade l’area.
Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.
ELENCO VALICHI MONTANI
Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741.
Provincia di Terni: Piano Peloni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 17/05/2019
ESENTE DA BOLLO (Art. 1 Tab. B, D.P.R. 25/6/1953, n.492) e dalla Imposta Comunale di Pubblicità
e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Art. 20 n.9 e 34 n.6 del D.P.R. 26/10/1972, n.693).


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